Diniego conversione carta di soggiorno vincolato per condanna stupefacenti (TAR Emilia-Romagna n. 1294 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva, del cittadino extracomunitario per un reato in materia di stupefacenti comporta il diniego ope legis del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento di diniego costituisce pertanto per l’autorità di pubblica sicurezza un atto vincolato, la cui motivazione può fondarsi esclusivamente sulla sussistenza della condanna ostativa. L’automatismo delle cause ostative viene meno solo in favore dello straniero che goda dello speciale status di soggiornante di lungo periodo o che faccia valere legami familiari o situazioni di ricongiungimento familiare, purché tali condizioni siano documentate.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di carta di soggiorno per familiari di cittadino UE, impugnava il provvedimento con cui la Questura di Ravenna aveva respinto l’istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, contestualmente rappresentando l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato. Il diniego si fondava sulla sentenza di condanna, divenuta definitiva, per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Con il ricorso, il cittadino straniero deduceva la violazione dei principi in materia di immigrazione, contestando l’automatismo del diniego e lamentando la mancata valutazione in concreto della propria pericolosità sociale e del comportamento successivo all’esecuzione della pena. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 9 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto i motivi di ricorso infondati. In base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del T.U. n. 286/1998, la condanna per reati in materia di stupefacenti costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, rendendo il diniego un atto vincolato per l’autorità amministrativa. La motivazione basata sulla sola sussistenza della condanna è stata ritenuta idonea e sufficiente a sorreggere il provvedimento, senza necessità di una valutazione concreta della pericolosità attuale del soggetto.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il legislatore attribuisce ai reati in materia di stupefacenti un grave disvalore ai fini della tutela della sicurezza pubblica. L’automatismo espulsivo è stato inoltre ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 148 del 2008, quale riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e presidio contro possibili arbitri dell’amministrazione.
Il Collegio ha precisato che l’automatismo delle cause ostative viene meno solo in presenza di situazioni particolari, quali lo status di soggiornante di lungo periodo o l’esistenza di legami familiari o di ricongiungimento familiare, condizioni che però non erano state documentate dallo straniero nel giudizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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