Ordine di sgombero su area privata senza delimitazione demaniale (TAR Lazio n. 1164 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo disciplinato dall’art. 32 cod. nav. costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l’amministrazione, esercitabile sul presupposto di un ragionevole dubbio sull’esatto confine del bene demaniale. È pertanto illegittimo l’ordine di sgombero di un’area asseritamente demaniale adottato senza che sia stato avviato lo speciale procedimento di delimitazione, quando l’incertezza sui confini non trovi riscontro oggettivo e gli elementi di titolarità privata non risultino smentiti. Il Comune, prima di intimare lo sgombero, deve attendere la definizione del procedimento di delimitazione del confine demaniale, del quale abbia chiesto l’avvio all’autorità competente. La carenza dei presupposti e il difetto di istruttoria travolgono il provvedimento, che si risolve in una limitazione della fruizione della proprietà privata.

Il Fatto

La società proprietaria di un immobile in Anzio, adibito a residence, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune le ordinava di lasciare libera, entro cinque giorni, un’area di circa 596,08 mq (foglio 34, particelle nn. 240-280-1130), con divieto di installarvi lettini e ombrelloni e avvertenza di ripristino d’ufficio a spese della trasgressore. La società aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri un’ordinanza del 15 maggio 2025, all’esito di azione di spoglio contro la confinante titolare di una concessione demaniale marittima, con cui era stata vietata l’installazione di lettini e ombrelloni sulla medesima area.

Il Comune si costituiva, rappresentando che l’area ricadeva anche nella concessione demaniale e che la Guardia costiera aveva segnalato criticità sulla corretta collocazione del confine demaniale, con richiesta di verifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ricorso, trattenuto in decisione, è stato accolto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo della insussistenza dei presupposti e del difetto di istruttoria. L’ordinanza impugnata scaturisce dalla nota con cui il Comune ha chiesto al Ministero di avviare le procedure di accertamento della corretta collocazione del confine demaniale, stante la criticità segnalata dalla Guardia costiera sui confini tra la proprietà privata e l’area in concessione.

Il Tribunale rileva che nessuna nuova delimitazione del confine demaniale è stata effettuata e che non vi sono stati sopralluoghi idonei ad accertare un’erroneità dei confini delle particelle che la ricorrente assume di sua proprietà. Tali assunti risultano avvalorati dal decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione dell’8 marzo 1999, dalla relazione del CTU, dalle risultanze catastali e dall’estratto del SID. L’ordinanza del Tribunale ordinario del 15 maggio 2025, richiamata nelle premesse dell’atto gravato, esclude che la concessione demaniale della controinteressata interessi le particelle in uso alla ricorrente.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il procedimento di delimitazione del demanio marittimo è una mera facoltà e non un obbligo, esercitabile in presenza di un ragionevole dubbio sull’esatto confine. Ne deriva l’illegittimità di un ordine di sgombero non preceduto dallo speciale procedimento, ove ricorra un’incertezza oggettiva da superare mediante formale contraddittorio. Il Collegio richiama Cons. giust. amm. n. 215 del 2018 e Cons. giust. amm. n. 68 del 2014.

Nel caso concreto l’incertezza sul confine non trova alcun riscontro oggettivo idoneo a fondare un’ordinanza che limita la legittima fruizione della proprietà privata. Il Comune, prima di intimare lo sgombero, avrebbe dovuto attendere la definizione del procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav., del quale aveva chiesto l’avvio ma che non risulta nemmeno iniziato. La documentazione versata dal Comune conforta anzi la tesi della ricorrente: la nota del 9 ottobre 2025 attesta che non si è svolto alcun incontro sulle criticità. Queste ultime riguardano semmai l’occupazione di area privata da parte della concessionaria, non l’occupazione di area demaniale da parte della ricorrente, e la pretesa della confinante non trova alcun principio di prova documentale.

Il ricorso è dunque accolto, con assorbimento dei profili non scrutinati e annullamento del provvedimento gravato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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