Ottemperanza per crediti retributivi e penalità di mora commisurata agli interessi legali (TAR Campania n. 4304 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 114 cod. proc. amm. trova applicazione anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su pronunce del giudice ordinario, ove l’Amministrazione sia rimasta inadempiente. L’ordine di pagamento impartito in sede di ottemperanza non è soggetto al termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che funge da termine ante quem per la proposizione del ricorso e non da limite per l’esecuzione. La penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Nola, sezione lavoro, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per spettanze retributive, oltre interessi legali. La sentenza, notificata alla resistente nel mese di febbraio 2025, non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Nonostante l’inutile decorso del termine di legge, il Ministero non aveva provveduto al pagamento, sicché la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, ravvisando la mancata esecuzione del giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, quale condizione per la proposizione del ricorso in ottemperanza.
La sentenza ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, precisando che l’eventuale nomina del Commissario ad acta avrebbe avuto carattere successivo e sussidiario rispetto all’ulteriore inottemperanza.
Il Tribunale ha inoltre accolto la richiesta di applicazione della penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere.
Quanto al Commissario ad acta, il Collegio ha precisato che il suo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, che il compenso verrà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, e che il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
Alla soccombenza è conseguita la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria e distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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