Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio avverso la decadenza del posteggio mercatale (TAR Puglia n. 769 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente con atto sottoscritto per accettazione dalla controparte e ritualmente notificato, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., senza bisogno di opposizione della parte resistente. Il Collegio si limita a prendere atto della volontà abdicativa, senza entrare nel merito delle censure dedotte. La compensazione delle spese di lite può essere disposta, su richiesta della parte ricorrente non opposta dalla resistente, anche in caso di rinuncia al ricorso.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione della determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva pronunciato la decadenza della concessione del posteggio mercatale e la revoca dell’autorizzazione al commercio su area pubblica, per il mancato utilizzo del posteggio oltre i limiti previsti dalla regolamentazione comunale.
Il ricorrente aveva dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di potere, lamentando, tra l’altro, la mancata corretta notificazione degli atti prodromici e la sproporzionalità del provvedimento. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza, sulla base di una valutazione di infondatezza del ricorso. In prossimità dell’udienza di smaltimento, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione dalla parte resistente e ritualmente notificato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto dell’avvenuta rinuncia al ricorso, espressa con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in giudizio, rilevando l’assenza di opposizione della parte resistente. In applicazione dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., la rinuncia determina l’estinzione del giudizio quando la parte resistente non si opponga. Alla luce della richiesta espressa dal ricorrente e non contestata dalla resistente, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite. Nulla è statuito nel merito delle censure dedotte, restando assorbita ogni questione relativa alla legittimità del provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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