Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 1377 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può, pertanto, rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla relativa decisione. In tale seconda ipotesi il giudice amministrativo non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non avendo il potere né di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Quest’ultima è riservata alla parte, che la compie sulla base di considerazioni personali e insindacabili.

Il Fatto

Una società operante nella fornitura di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale impugnava davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il successivo decreto contenente le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, la circolare ministeriale del 2019 e l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019.

La ricorrente contestava il meccanismo del c.d. payback, che pone a carico delle aziende fornitrici una quota del superamento del tetto di spesa (40% per il 2015, 45% per il 2016, 50% per il 2017 e per il 2018), in proporzione all’incidenza del proprio fatturato sul totale della spesa regionale. Chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e la rimessione alla Corte costituzionale. Nel corso del giudizio, con memoria del 27 ottobre 2025, la società dichiarava di aver versato gli importi previsti dal d.l. n. 95/2025 e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2025. Fino a quel momento, osserva il Tribunale, la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione.

Il giudice amministrativo richiama il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui la parte può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione. In quest’ultimo caso il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Tale valutazione, precisa la sentenza, è riservata alla parte e si fonda su considerazioni personali e insindacabili. A sostegno il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2001 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007.

La pronuncia è quindi di natura processuale e assorbe ogni questione nel merito, comprese le eccezioni di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea prospettate dalla ricorrente. Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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