Accolto il ricorso per carta docente negata ai precari (TAR Campania n. 4303 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione della sentenza passata in giudicato, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze entro il termine assegnato è assistito dalla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute. Il compenso del commissario ad acta è determinato con successivo decreto collegiale, con onere di presentazione della parcella a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente, docente assunta a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Nonostante la sentenza non fosse stata impugnata dall’Amministrazione, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione del titolo. La ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione, l’assegnazione del termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ulteriore giorno di inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla certificazione di cancelleria attestante la mancata impugnazione della sentenza e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o funzionario delegato.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha disposta nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere. Decorso tale termine, la parte interessata potrà attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, mentre il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La parcella andrà presentata a pena di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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