Ordine di demolizione e inottemperanza: obbligo propter rem e sanzione pecuniaria (Cons. Stato n. 6560 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di ulteriore motivazione sull’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità. Il mancato avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990 non assume rilievo quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il decorso del tempo non genera alcun affidamento legittimo, poiché la tutela dell’affidamento riguarda provvedimenti che creano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, evenienza esclusa per le opere prive di titolo. L’inottemperanza all’ordine entro il termine fissato integra un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito commesso con la realizzazione dell’abuso, e comporta la novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino in capo al responsabile o al suo avente causa.
Il Fatto
Un privato ha impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di alcune opere. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la successiva ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dell’area di sedime, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il TAR, con sentenza n. 6206/2020, ha rigettato il ricorso. Il privato ha proposto appello, deducendo l’effetto preclusivo del sequestro penale, il difetto di motivazione, la violazione del legittimo affidamento, la pretermissione delle garanzie partecipative, la violazione di un giudicato amministrativo sulla scala di accesso, l’illegittima individuazione delle porzioni acquisite e l’insussistenza della sanzione per non avere materialmente realizzato l’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo osserva che la parte colpita dall’ingiunzione, essendo tenuta a eseguire l’ordine, ha l’onere di chiedere tempestivamente all’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro penale il dissequestro del manufatto finalizzato alla demolizione, e di formulare poi istanza di differimento all’Autorità ordinante (C.d.S., II, 31.10.2019, n. 7452).
Sui motivi relativi alla motivazione, all’affidamento e alla partecipazione, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, sicché il mancato avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990 non rileva quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (C.d.S., VII, 14.4.2025, n. 3168). L’ingiunzione è sufficientemente motivata con la descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività; il decorso del tempo non crea affidamento tutelabile, perché questo riguarda provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti certi, non le opere prive di titolo (C.d.S., III, 3.10.2025, n. 7726).
Quanto al giudicato sulla scala di accesso, il motivo è infondato. In presenza di domanda di condono è preclusa la modifica del manufatto abusivo, essendo consentite solo opere di completamento; in difetto, il Comune può emanare l’ordine di demolizione. La mancanza di condono sul manufatto principale rende illegittima l’opera collegata, imponendone la demolizione.
Sull’acquisizione, la Corte chiarisce che la mancata individuazione dell’area ulteriore non incide sulla legittimità dell’ingiunzione né di quella successiva, ma impedisce semmai che l’effetto appropriativo si propaghi oltre l’area di sedime, ove manchino elementi per determinarne l’esatta estensione; l’immobile e l’area di sedime risultano qui individuati con analitica descrizione.
Sulla sanzione pecuniaria, il Collegio ribadisce (C.d.S., A.P. n. 16/23) che l’inottemperanza all’ordine nel termine fissato configura illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito di realizzazione, con novazione oggettiva dell’obbligo: acquisito il bene, il responsabile non può più demolire e deve rimborsare le spese, salvo provare la non imputabilità dell’inottemperanza. Nel caso di specie tale prova manca, quindi gli obblighi sanzionatori permangono. L’appello è rigettato, nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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