Ottemperanza per la Carta Elettronica del docente: obbligo di esecuzione del giudicato e nomina del Commissario ad acta (TAR Lazio n. 13688 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato, con cui il giudice ordinario condanna l’amministrazione all’attribuzione della Carta Elettronica per il docente, costituisce titolo esecutivo ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo. In sede di giudizio di ottemperanza non possono essere sindacati i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, la cui esecuzione è obbligatoria e va ordinata. L’inerzia dell’amministrazione, protrattasi oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la condanna del Ministero all’attribuzione della Carta Elettronica per il docente per vari anni scolastici. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’amministrazione, che non aveva provveduto all’accredito del beneficio economico. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, accertando che la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione. Ha inoltre rilevato la propria competenza funzionale ex art. 113, comma 2, c.p.a. e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti utili, restando costituita solo formalmente.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, affermando che in sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato. L’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza è stato ribadito con la concessione di un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inottemperanza, il giudice ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte ricorrente.
Particolare rilievo assume la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, disposta dal Collegio in considerazione dell’inerzia sistematica e reiterata dell’amministrazione nell’esecuzione dei giudicati relativi al bonus docenti. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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