Responsabilità erariale esclusa senza prova del concorso agli illeciti fiscali (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 70 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di responsabilità per danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post sisma, qualora sia dimostrata l’effettiva realizzazione dell’intervento in conformità al computo metrico e al prezzario ufficiale, la sola irregolarità fiscale delle società appaltatrici non è sufficiente a fondare la responsabilità del beneficiario. Grava sulla Procura attrice l’onere di provare il concorso del beneficiario agli illeciti fiscali commessi dai fornitori, anche solo indiziario. In difetto di tale prova difetta l’elemento soggettivo, doloso o gravemente colposo, della rendicontazione e la domanda deve essere respinta. Le mere irregolarità formali della documentazione di spesa restano irrilevanti quando non incidono sulla sostanziale realizzazione dell’obiettivo pubblico.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il titolare di un’impresa individuale, chiedendone la condanna al pagamento di € 217.121,54 per danno erariale. L’accusa muoveva dagli esiti di verifiche della Guardia di Finanza, da cui sarebbe emersa l’annotazione in contabilità di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti per € 79.935,32, emesse dalle società appaltatrici in relazione ai lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile commerciale danneggiato dal sisma del 2012.

Secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe dolosamente documentato costi non sostenuti per ottenere contributi pubblici non dovuti, integrando gli elementi della responsabilità erariale e del rapporto di servizio. Il convenuto si è costituito deducendo l’esistenza delle prestazioni, l’esito favorevole del giudizio tributario di primo grado e l’assoluzione in sede penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato la questione alla luce del d.l. n. 74 del 2012 e dell’ordinanza commissariale n. 57 del 2012, che subordinano la concessione del contributo alla presentazione di dichiarazione sostitutiva e di perizia giurata, con determinazione della misura ammessa all’esito del controllo del computo metrico sul prezzario ufficiale.

Dalla documentazione in atti è emerso che l’intervento di demolizione e ricostruzione è stato effettivamente realizzato, con una spesa conforme al computo metrico e confermata dal sopralluogo del personale delegato. La rendicontazione a saldo ha evidenziato un’economia rispetto al contributo ammesso, circostanza ritenuta difficilmente compatibile con la volontà di ottenere dolosamente un contributo indebito.

La Corte ha inoltre rilevato che la revoca parziale del finanziamento era stata motivata dalla sola segnalazione delle irregolarità fiscali delle due società appaltatrici, senza ulteriore verifica amministrativa sulla fondatezza della contestata inesistenza delle operazioni.

Il passaggio decisivo riguarda l’onere probatorio. La Procura attrice non ha fornito la prova, nemmeno indiziaria, del concorso del convenuto agli illeciti fiscali delle appaltatrici. Il Collegio ha quindi ritenuto ragionevole concludere che il risparmio illecito derivante dalle omesse dichiarazioni sia andato a esclusivo beneficio delle due società, condividendo il percorso del Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 1154/2024, secondo cui dimostrare la natura di società cartiera non equivale a provare l’inesistenza di tutte le fatture emesse.

Conclusivamente, risultando pienamente realizzato l’obiettivo della ricostruzione, la responsabilità sarebbe ipotizzabile solo per dolosa o gravemente colposa rendicontazione di spese non sostenute. In assenza di prova del concorso, difetta l’elemento soggettivo e la domanda è stata respinta, con condanna del Ministero alle spese ex art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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