Perequazione urbanistica per comparti e autosufficienza degli standard (TAR Toscana n. 1223 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica comunale sono espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesti errori di fatto o abnorme illogicità. È legittima la scheda norma che, mediante la perequazione urbanistica per comparti, ripartisce tra i proprietari i diritti edificatori e gli oneri di realizzazione delle opere pubbliche funzionali al comparto, richiamando il piano attuativo di cui all’art. 107 della legge regionale n. 65/2014. Il principio di autosufficienza del comparto impone di reperire all’interno del perimetro le dotazioni territoriali a fronte del maggior carico urbanistico. Il ricorso all’espropriazione ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 opera in via residuale, solo in caso di mancata attuazione consensuale.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di un fabbricato e del terreno agricolo adiacente nel Comune di Reggello, impugnavano le delibere consiliari nn. 40 e 41 del 18.05.2023, di approvazione della variante al piano strutturale e del piano operativo, oltre alla scheda norma AT-R17 e alle relative tavole.

Esse lamentavano che il terreno era stato collocato fuori dal territorio urbanizzato e inserito in un comparto destinato a viabilità, parcheggi e verde pubblico, con obbligo di piano attuativo e cessione gratuita delle aree. Il Comune si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestando nel merito le censure.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sulla mancata impugnazione della successiva delibera n. 127 del 2023. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1225 del 2019), ha affermato che l’annullamento del piano adottato ha efficacia automaticamente caducante sul piano approvato, nella parte in cui questo si limiti a confermarne le previsioni.

Ha invece accolto la seconda eccezione, rilevando che l’esclusione del terreno dal perimetro del territorio urbanizzato era già contenuta nella delibera n. 25 del 2018 e che la variante si era limitata a confermarla, senza nuova istruttoria. La normativa di riferimento, l’art. 4 della legge regionale n. 65/2014, non trova corrispondenza in previgenti testi normativi, il che esclude il dedotto giudicato sulla qualificazione dell’area come urbanizzata.

Nel merito, il Collegio ha ricordato i limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di pianificazione, ammesso solo per manifesto errore di fatto o abnorme illogicità (richiamate, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, n. 9059 del 2025 e Id., sez. VII, n. 7382 del 2024). Su questa premessa ha scrutinato la scheda norma AT-R17, che persegue la riqualificazione dell’area tramite piano attuativo esteso all’intero comparto.

Il Tribunale ha ritenuto che le prescrizioni attuino il principio di autosufficienza del comparto, reperendo al suo interno gli spazi per nuove edificazioni e servizi. La circostanza che l’area sia già collegata alla viabilità pubblica non è decisiva, essendo la nuova viabilità funzionale agli standard del maggior carico urbanistico.

La scheda norma richiama l’art. 107 della legge regionale n. 65/2014, con applicabilità delle disposizioni sui consorzi di cui all’art. 108. La costituzione del consorzio consente un’equa distribuzione di facoltà edificatorie e oneri, superando la diversità di condizione tra le proprietà. Solo in caso di mancata attuazione consensuale si configura il ricorso all’espropriazione, escludendosi così la dedotta prestazione patrimoniale imposta priva di copertura normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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