Concessione pascoli demaniali: rigetto della cautela per carenza di periculum in mora (TAR Abruzzo n. 206 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., il requisito del periculum in mora deve ritenersi carente allorché il ricorrente non abbia partecipato alla procedura selettiva per l’affidamento di terreni demaniali ad uso pascolivo: in tale evenienza, l’interesse alla prosecuzione dell’attività in corso da parte dell’Amministrazione e dei controinteressati prevale sull’interesse del ricorrente, il quale non potrebbe comunque ottenere l’immediata assegnazione dei beni. Il giudice amministrativo deve pertanto procedere al bilanciamento degli interessi coinvolti, accordando prevalenza a quello funzionale alla continuità dell’attività pascoliva e al benessere degli animali da allevamento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’avviso pubblico del 29 aprile 2026 con cui il Comune di Rivisondoli aveva indetto la procedura per la concessione dei pascoli demaniali comunali, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 168/2017 e dell’art. 16, commi 3-bis e 3-ter, della legge regionale Abruzzo n. 25/1988. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione alla determinazione dell’Area Tecnica comunale n. 57 del 12 maggio 2026, recante l’esito dell’avviso e l’assegnazione delle concessioni pascolive 2026 per i tre lotti.
Il ricorrente, che non aveva partecipato alla procedura, chiedeva la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha ritenuto di non accogliere l’istanza cautelare, procedendo al bilanciamento degli interessi coinvolti nella fattispecie. All’esito di tale valutazione, ha accordato prevalenza all’interesse del Comune e dei controinteressati alla prosecuzione dell’attività pascoliva in corso.
Il Collegio ha valorizzato la circostanza che l’attività pascoliva in atto meriti tutela anche al fine di preservare il benessere degli animali da allevamento, evitando loro le sofferenze da spostamento. Tale interesse è stato ritenuto meritevole di prevalere rispetto a quello dedotto dal ricorrente.
La carenza del requisito del periculum in mora è stata motivata dal fatto che il ricorrente, non avendo partecipato alla procedura per l’affidamento in concessione dei terreni demaniali, non potrebbe comunque ottenere l’immediata assegnazione dei beni oggetto di causa. La domanda cautelare è stata pertanto rigettata.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto il nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Rivisondoli.
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Nota della Redazione
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