Il parere paesaggistico negativo va motivato con analisi puntuale del progetto (TAR Campania n. 941 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo né su valutazioni apodittiche o stereotipate. La Soprintendenza deve condurre un apprezzamento comparativo tra i contenuti del vincolo, le caratteristiche dell’intervento e le condizioni del suo inserimento nel contesto, esplicitando le ragioni tecnico-giuridiche del contrasto mediante la descrizione del progetto, del contesto e del rapporto tra opere e contesto. Il modello motivazionale richiesto assolve una duplice funzione: chiarire le ragioni del diniego e consentire, in chiave collaborativa, l’adeguamento del progetto. La qualificazione dell’opera come di interesse pubblico è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell’edificazione in deroga, restando fermo l’obbligo di acquisire il parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il parere negativo reso dalla competente Soprintendenza sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una struttura turistica ricettiva in un’area del Comune di Ascea, interessata dalla presenza dell’antica città di Velia. Il parere si fonda, tra l’altro, sul vincolo di inedificabilità temporanea previsto dalla legge regionale n. 5 del 2005, nonostante il positivo parere della Commissione locale per il paesaggio e il riconoscimento dell’interesse pubblico all’edificazione.
Il ricorrente deduce l’irrilevanza del vincolo urbanistico in sede di valutazione paesaggistica, l’erronea individuazione del quadro vincolistico e la genericità della motivazione. Costituitisi il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, con ordinanza n. 455 del 2024 la domanda cautelare è stata respinta. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 della legge regionale n. 5 del 2005, che vieta ogni modifica dell’assetto del territorio fino all’approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione, escludendo dal divieto le opere pubbliche e di interesse pubblico a condizione che i progetti siano approvati anche dalle competenti soprintendenze. La norma configura la riferibilità del progetto a un’opera di interesse pubblico come condizione necessaria ma non sufficiente: resta indispensabile l’acquisizione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la valutazione paesaggistica implica un apprezzamento comparativo tra i contenuti del vincolo, le caratteristiche dell’intervento e le condizioni del suo inserimento nel contesto. Il diniego non può pertanto fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo né su valutazioni apodittiche, ma deve esplicitare i motivi del contrasto tra le opere e le ragioni di tutela dell’area.
Nel caso concreto il parere impugnato menziona i numerosi vincoli gravanti sull’area, l’obiettivo di conservazione a verde, il carattere stereotipato del progetto e il mancato perseguimento della finalità di riqualificazione. Tuttavia l’Amministrazione non ha chiarito i profili di contrasto tra l’intervento e le restrizioni vincolistiche, non ha comparato le caratteristiche del contesto e delle altre opere presenti con quelle architettoniche del progetto, né ha evidenziato gli specifici profili di difformità relativi al numero degli edifici, alle dimensioni, all’altezza, alla sagoma, alla copertura, al colore o alla sistemazione delle aree esterne.
Il Collegio osserva inoltre che la stessa Soprintendenza riconosce una molteplicità di approcci possibili nella reinterpretazione tipologica delle architetture, il che rende ancora più manifesta la necessità di una specifica analisi. Le considerazioni sulla conservazione dello stato di inedificazione esulano dalla valutazione di compatibilità paesaggistica, invadendo l’ambito urbanistico di competenza comunale. Anche a voler tener conto degli obiettivi del piano particolareggiato, l’obiettivo di riqualificazione non si risolve nell’inedificazione ma nella realizzazione di interventi capaci di integrarsi adeguatamente nel contesto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del parere impugnato e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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