Ottemperanza per il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo (TAR Campania n. 4853 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la parte ricorrente che agisce per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato ha diritto all’integrale esecuzione del dispositivo, inclusa la componente economica del credito, ove l’Amministrazione non provi l’avvenuto adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, ordina l’esecuzione e può nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione soccombente. La domanda di esecuzione della statuizione sulle spese di lite richiede l’intervento del difensore antistatario, quale titolare di autonomo credito, non potendo il solo assistito agire per la relativa parte.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con condanna dell’Amministrazione a collocarlo nella fascia stipendiale 3-8 anni con anzianità di servizio di 8 anni e 6 mesi e al pagamento della somma di euro 3.963,46, oltre interessi. Il giudicante aveva altresì compensato per metà le spese e condannato il Ministero al pagamento delle residue, liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore del difensore.

Rimasta inadempiente l’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, escludendo però la parte relativa alle spese di lite. Sul punto, la pronuncia richiama il principio per cui il difensore antistatario è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito, con la conseguenza che, in assenza di ricorso proposto dal difensore medesimo, non può essere disposta l’esecuzione della statuizione sulle spese a lui dovute.

Il Tribunale ha inoltre designato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, stabilendo che lo stesso dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale, determinato in euro 800,00, è stato posto a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00, seguono la soccombenza e sono state attribuite al difensore che ne ha fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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