Revoca della gara: nessun obbligo di comunicazione all’escluso (TAR Campania n. 4850 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che, essendo stato escluso dalla procedura di gara senza aver impugnato l’esclusione, non può vantare un interesse concreto e qualificato alla conservazione della gara stessa, né pretende l’aggiudicazione come “bene della vita”. Ne consegue che nei suoi confronti non sussiste l’onere di comunicazione di avvio del procedimento di revoca della gara, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La revoca del bando di gara è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di esiti abnormi o contraddittori, non essendo richiesto il ricorrere di ipotesi tipiche e tassative. La mancata impugnazione dell’annullamento dell’aggiudicazione preclude, ai sensi dell’art. 30, co. 3, c.p.a., il risarcimento del danno per equivalente, mentre la domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale, inclusa la perdita di chance, richiede una prova rigorosa del pregiudizio e delle spese sostenute.
Il Fatto
Una società risultata prima in graduatoria in una gara per l’affidamento di un appalto integrato per interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera vedeva annullata l’aggiudicazione su ricorso del secondo classificato, con sentenza confermata in appello. Riconvocata la Commissione, l’Amministrazione disponeva comunque l’esclusione dalla gara, determinazione non impugnata dalla società interessata.
Successivamente, il Comune revocava in autotutela l’intera procedura, ritenendo superato il progetto a causa dell’evoluzione del fenomeno erosivo e della sopravvenuta programmazione di un più ampio intervento di valorizzazione dell’intera fascia costiera. La società proponeva ricorso avverso la revoca, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza dei presupposti, chiedendo anche il risarcimento danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto integralmente il ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal Comune, in quanto infondato nel merito. In primo luogo, il Collegio ha escluso la sussistenza di un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la ricorrente, essendo stata esclusa e non avendo impugnato l’esclusione, non poteva vantare alcun interesse concreto alla prosecuzione della gara. La revoca, semmai, rappresentava per l’impresa una nuova opportunità di partecipare a una procedura differente.
Quanto al merito della censura, il TAR ha richiamato la giurisprudenza consolidata in materia di revoca del bando di gara, sottolineando che essa richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico ed è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo in caso di esiti abnormi o contraddittori. Nel caso di specie, la motivazione della determinazione impugnata è stata ritenuta adeguata e non illogica, avendo il Comune illustrato le ragioni della scelta di superare un intervento circoscritto per privilegiare una soluzione integrata e coordinata.
La Corte ha valorizzato l’istruttoria che ha preceduto il provvedimento, le valutazioni di carattere tecnico ed economico e la coerenza della revoca con la successiva indizione di una nuova gara a evidenza pubblica per un accordo quadro quadriennale di importo considerevolmente superiore, confermando la natura non punteggiata ma strutturale del nuovo progetto.
In relazione alla domanda risarcitoria, il TAR ha ritenuto che la mancata impugnazione dell’annullamento dell’aggiudicazione, da parte della società, configuri un comportamento che preclude il diritto al risarcimento per equivalente, ai sensi dell’art. 30, co. 3, c.p.a. La legittimità della revoca esclude, inoltre, il danno da provvedimento illegittimo. Quanto alla responsabilità precontrattuale, la società non ha fornito la prova rigorosa del pregiudizio e delle spese sostenute, necessaria per l’accoglimento della domanda.
Nota della Redazione
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