Il silenzio-inadempimento si esaurisce con la risposta sopravvenuta (TAR Abruzzo n. 310 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la pubblica amministrazione, sia pure tardivamente, adotti un provvedimento espresso di riscontro all’istanza del privato: la sopravvenienza di tale atto esaurisce la fase del silenzio, residuando unicamente l’interesse a contestare, nelle forme proprie del rito ordinario, la legittimità del provvedimento sopravvenuto. Ne consegue che la domanda di annullamento della risposta negativa, proposta con motivi aggiunti, postula la conversione del rito da speciale (silenzio) ad ordinario, con fissazione dell’udienza pubblica di discussione.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, aveva erogato nell’anno 2009 prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli utenti del SSN, senza che la procedura di negoziazione con la ASL competente fosse stata conclusa. A fronte del mancato pagamento, la società aveva diffidato la Regione e la ASL chiedendo, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992, la definizione dei criteri di liquidazione e il pagamento delle somme maturate, quantificate in € 352.044,89. Rimasta senza riscontro l’istanza del 27 maggio 2025, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento. La Regione aveva replicato eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta risposta, mentre la ASL aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando un precedente giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso avverso il silenzio è divenuto improcedibile: la Regione aveva risposto all’istanza con nota dell’8 gennaio 2026, affermando l’inopponibilità dei crediti per intervenuta prescrizione e la non remunerabilità delle prestazioni eccedenti il budget contrattuale, allegando la nota della ASL che qualificava la produzione residua come extrabudget. Tali risposte, ancorché di contenuto negativo, integrerebbero un provvedimento espresso, idoneo a esaurire la fase del silenzio-inadempimento e a far venir meno l’interesse alla declaratoria di illegittimità dell’inerzia.
Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso le note di risposta, il Tribunale osserva che la domanda di annullamento di tali atti non può essere trattata con il rito speciale del silenzio, ma deve seguire le forme del giudizio ordinario di legittimità. La conversione del rito si impone in quanto, una volta intervenuto il provvedimento espresso, la contestazione del privato si sposta sulla legittimità di tale atto e non già sull’inerzia procedimentale. Il Collegio, pertanto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e dispone la trasmissione degli atti al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione sui motivi aggiunti. Le spese di lite vengono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.