Verifica concreta della pericolosità sociale per il permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 1054 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020, il diniego del permesso di soggiorno per la commissione di reati in materia di stupefacenti non può fondarsi su un meccanismo automatico, ma esige una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente, effettuata hic et nunc dall’autorità amministrativa anche alla luce della sua situazione familiare e lavorativa. Tale valutazione è legittima quando risulta ragionevolmente parametrata su elementi di fatto concreti, quali la condanna per reati ostativi e le ulteriori condotte delittuose tenute nel corso del procedimento, che contraddicono l’esistenza di un percorso di integrazione sociale e rendono il provvedimento di rigetto immune da vizi di illogicità e irragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Questore aveva rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno presentata ai sensi dell’art. 103, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020, in correlazione al procedimento di emersione del lavoro irregolare. Il diniego era motivato dalla commissione di reati ostativi, con particolare riferimento ai delitti in materia di stupefacenti, da cui era scaturito un giudizio di pericolosità sociale. Il Tribunale penale aveva condannato il richiedente per detenzione ai fini di spaccio e, nel corso del procedimento amministrativo, questi era stato nuovamente denunciato più volte per fatti analoghi, anche durante gli arresti domiciliari.
Con il ricorso, l’interessato deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando l’omessa verifica in concreto della sua pericolosità sociale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, nonché la mancata considerazione della sua stabilità lavorativa e residenziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Richiamato il quadro normativo di cui all’art. 103, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020, che esclude dalle procedure di emersione i cittadini stranieri condannati per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. o per i delitti inerenti agli stupefacenti, il Collegio ha riconosciuto il valore della pronuncia della Corte costituzionale n. 88 del 10.05.2023, che ha dichiarato l’illegittimità del meccanismo ostativo automatico, imponendo all’autorità amministrativa un apprezzamento concreto della situazione personale dello straniero. Tale verifica, secondo la giurisprudenza successiva, deve essere condotta hic et nunc, bilanciando gli opposti interessi alla luce della condizione familiare e lavorativa del richiedente.
Tuttavia, nel caso di specie, l’esame concreto ha condotto al rigetto. Il Tribunale ha rilevato che, oltre alla condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti, erano emerse ulteriori e numerose denunce a carico del ricorrente, anche per rapina e per nuovi episodi di detenzione di stupefacenti, alcuni commessi mentre era sottoposto agli arresti domiciliari. Tali elementi, lungi dal dimostrare una condotta di vita lineare, contraddicevano l’esistenza di un percorso di integrazione sociale e rendevano la valutazione di pericolosità operata dall’Amministrazione ragionevole e priva di vizi logici.
Quanto ai documenti prodotti dal ricorrente, concernenti la stabilità della residenza e una proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il Collegio ne ha escluso la valenza positiva, rilevando la mancata dimostrazione dell’effettiva trasformazione del rapporto di lavoro e la circostanza che la denuncia per detenzione di stupefacenti era avvenuta proprio presso la residenza indicata, durante l’esecuzione della misura cautelare. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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