Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio: non è dovuto un secondo intervento (TAR Sardegna n. 92 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica, quando il soccorso istruttorio è stato attivato in maniera piena ed esaustiva a favore del concorrente e questi non ne abbia saputo fruire, non ottemperando alle richieste della stazione appaltante, egli non può vantare alcuna pretesa alla concessione di una seconda “finestra di regolarizzazione”. Il principio di buona fede e quello di solidarietà sociale non impongono alla parte pubblica di farsi carico delle aspettative della controparte privata attraverso il reiterato ricorso al potere di soccorso istruttorio, laddove ciò comporti un pregiudizio per l’interesse pubblico alla celere conclusione del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, un’ente del Terzo Settore, ha domandato l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS) ha comunicato la sua esclusione dalla procedura di affidamento del servizio di emergenza-urgenza di base per alcune postazioni vacanti. L’Amministrazione aveva rilevato, con una prima nota, la mancata trasmissione del verbale di nomina del legale rappresentante in carica, avvisando che la mancata integrazione documentale entro quattro giorni lavorativi avrebbe comportato l’esclusione. In riscontro, la ricorrente ha trasmesso il verbale di costituzione dell’ente, risalente al 1997, ritenuto insufficiente dall’Amministrazione, attesa la durata triennale della carica di Presidente prevista dallo Statuto. A seguito dell’esclusione, la ricorrente ha presentato ulteriore documentazione, ma l’Amministrazione ha confermato l’esclusione con un secondo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, evidenziando come l’operato dell’Amministrazione resista alle critiche di legittimità formulate. Ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui il concorrente che non abbia ottemperato alle richieste della stazione appaltante nell’ambito di un soccorso istruttorio pieno ed esaustivo, non può pretendere una seconda occasione di regolarizzazione. Il principio di buona fede non impone alla parte pubblica di reiterare il soccorso istruttorio quando ciò pregiudichi l’interesse pubblico alla rapida conclusione della procedura.
Applicando tale principio, il Tribunale ha osservato che il primo provvedimento di esclusione era già efficace, poiché la documentazione prodotta non soddisfaceva la richiesta di integrazione. La successiva attività della ricorrente non ha modificato l’effetto lesivo, e l’Amministrazione non era tenuta a esaminare l’ulteriore documentazione, che rappresentava un’ulteriore e non dovuta chance di soccorso istruttorio, considerata anche l’urgenza intrinseca del servizio da affidare.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che, nel contemperamento dei contrapposti interessi, debba prevalere l’interesse pubblico alla celere definizione della procedura, essendo l’Amministrazione già pervenuta all’affidamento provvisorio del servizio. Il pregiudizio della ricorrente è essenzialmente patrimoniale e quindi ristorabile per equivalente, non potendo la stessa farsi interprete di un asserito interesse della collettività all’esecuzione del servizio, non risultando quest’ultimo pregiudicato nelle more della definizione del merito.
L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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