Le cartelle cliniche delle case di cura convenzionate con il SSN sono beni culturali ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 (TAR Sardegna n. 309 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituiscono beni culturali ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 gli archivi e i singoli documenti formati da una struttura sanitaria privata accreditata nell’esercizio dell’attività svolta in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La struttura sanitaria privata accreditata, in quanto concessionaria di un pubblico servizio, è inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della pubblica amministrazione e assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, sicché deve essere ricondotta alla nozione di “altro ente o istituto pubblico” di cui alla citata disposizione. Ne consegue che tale documentazione è soggetta alla disciplina di tutela del Codice dei beni culturali, con conseguente necessità di autorizzazione della Soprintendenza archivistica per il trasferimento della detenzione.
Il Fatto
Una società di capitali, gestore di alcune case di cura private in Sardegna che erogano prestazioni anche in regime convenzionato con il Servizio sanitario regionale, aveva affidato in outsourcing la conservazione della propria documentazione, comprese le cartelle cliniche, a una ditta esterna.
A seguito di un incendio divampato negli archivi della ditta, la società manifestava la volontà di trasferire la documentazione residua. La Soprintendenza Archivistica della Sardegna, con nota del 13 gennaio 2023, qualificava tale documentazione come bene culturale ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004, rammentando alla società la necessità di richiedere preventiva autorizzazione per lo spostamento. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, deducendo la violazione delle norme procedimentali e l’insussistenza dei presupposti per la qualificazione come beni culturali. A seguito del rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, la società proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nel rigettare il ricorso, chiarisce che il thema decidendum riguarda l’applicabilità dell’art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 alla documentazione formata da una struttura sanitaria privata nell’esercizio di attività svolta in regime di convenzione con il SSN. Il Collegio rileva come la disposizione qualifichi come beni culturali gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, a prescindere dal loro eventuale interesse storico.
Il punto centrale della decisione è l’accertamento della natura pubblicistica della documentazione in capo alla struttura privata accreditata. Il Collegio richiama il consolidato principio giurisprudenziale per cui, nel sistema di accreditamento, il rapporto tra struttura privata ed ente pubblico ha natura sostanzialmente concessoria: la struttura viene inserita in modo continuativo nell’organizzazione della pubblica amministrazione e assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico.
Da tale premessa il TAR desume che il concessionario di un pubblico servizio, nell’esercizio di tale attività, deve essere ricondotto alla nozione di “altro ente o istituto pubblico” di cui all’art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio specifica che la mancanza, in tale norma, di un espresso riferimento ai soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse non è ostativa alla qualificazione pubblicistica, atteso che l’attività di gestione di un pubblico servizio, anche se svolta da un privato, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 97 Cost. e ha rilievo pubblicistico.
Quanto alla natura delle cartelle cliniche, il Collegio valorizza la circolare n. 61 del 19 dicembre 1986 del Ministero della Sanità, che qualifica tali documenti come atti ufficiali e richiama espressamente la necessità del preventivo nulla osta del soprintendente archivistico in caso di scarto del materiale, con ciò dimostrando il coinvolgimento della Soprintendenza archivistica nelle vicende concernenti la documentazione sanitaria.
Il TAR esclude infine la sussistenza del vizio procedimentale, rilevando che la Soprintendenza non aveva avviato alcun procedimento, ma si era limitata a rammentare alla società lo statuto giuridico della documentazione e la necessità di autorizzazione allo spostamento. Il Collegio compensa le spese del giudizio in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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