L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato sulla carta docente integra inottemperanza (TAR Lazio n. 7638 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato che riconosce il diritto alla carta docente integra gli estremi dell’inottemperanza, legittimando l’azione di cui all’art. 112 c.p.a.. L’obbligo di conformarsi al giudicato non ammette eccezioni fondate su ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, residuando una limitata discrezionalità solo sul quomodo dell’adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine, nomina sin da subito il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e può disporre la trasmissione degli atti alla Procura contabile e all’OIV.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – la declaratoria del proprio diritto all’accredito sulla carta elettronica dell’importo di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500,00 euro. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, ritualmente notificata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato e proposto avverso una pronuncia definitiva, e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha provato l’avvenuto adempimento né ha offerto alcuna giustificazione per l’inerzia serbata, pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
La condotta omissiva del Ministero, costituitosi con formula di stile senza spiegare alcuna difesa sostanziale, integra gli estremi dell’inottemperanza, richiamando il Collegio il principio consolidato per cui il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’oggetto del giudizio consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato, non potendo l’Amministrazione sottrarsi all’obbligo di eseguirlo per nessuna ragione, neppure per difficoltà economiche o finanziarie, essendo al più configurabile una limitata discrezionalità in ordine alle sole modalità di adempimento.
Accertata la mancata esecuzione del titolo giudiziale, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1157/2025 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente e previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo.
Il Collegio rigetta la domanda di astreintes, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti per la condanna al pagamento della penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza su apposita istanza. Considerata la serialità delle controversie originate dalla persistente inerzia ministeriale nel corrispondere il bonus docente, la sentenza dispone l’invio di copia alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, per gli eventuali profili di responsabilità. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della semplicità e serialità della controversia.
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Nota della Redazione
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