Proventi sanzioni Codice della strada, ripartizione e controlli sulla destinazione (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 70 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada sono vincolati per legge a finalità di sicurezza stradale e non possono essere distolti verso scopi generici di bilancio, né dello Stato né degli enti locali. La quota spettante allo Stato, accertata da funzionari, ufficiali e agenti statali, è devoluta al bilancio statale e ripartita tra i ministeri competenti secondo percentuali e finalità fissate dall’art. 208 cod. strada e dall’art. 40, legge n. 120/2010. La quota spettante agli enti locali è vincolata, per almeno la metà, a interventi di sicurezza stradale e la sua gestione è subordinata a obblighi di rendicontazione annuale. Il mancato adempimento o l’uso difforme comportano la riduzione del 90% annuo dei proventi da rilevamento elettronico della velocità, oltre a responsabilità disciplinare e per danno erariale, con obbligo di segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. Il controllo sulla gestione dei proventi è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera a campione.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha svolto un’indagine, riferita al periodo 2020-2024, sull’azione del Ministero dell’economia e delle finanze nel sistema di ripartizione e utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento e dalla riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada.
L’istruttoria ha ricostruito il quadro istituzionale, funzionale e finanziario degli apparati pubblici preposti alla gestione di tali risorse, verificando gli impieghi effettivi e la rigidità dei vincoli normativi. Sono stati esaminati i flussi di entrata, le riassegnazioni ai ministeri destinatari e l’attività di rendicontazione degli enti locali.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il meccanismo di destinazione. I proventi delle sanzioni accertate da organi statali sono devoluti allo Stato; l’art. 208 cod. strada ne destina una quota all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’istruzione e, per la parte ulteriore, all’interno. L’art. 40, legge n. 120/2010 individua a consuntivo, con decreto del Mef, le risorse ulteriori rispetto alle esigenze di compensazione finanziaria.
Sul piano contabile, la Sezione rileva che i proventi confluiscono in molteplici capitoli di entrata, alimentati da versamenti di soggetti eterogenei e riferibili a diversi centri di responsabilità amministrativa. Questa frammentazione rende poco efficace il monitoraggio del gettito e non consente di quantificare con precisione le risorse generate né di verificarne l’effettiva destinazione.
Quanto al Ministero dell’istruzione, il capitolo dedicato all’educazione stradale ha ricevuto uno stanziamento iniziale di soli 956 euro, costante dal 2019, risultato insufficiente a fronteggiare il fabbisogno. La Corte dà atto che il progetto sulla piattaforma nazionale di educazione stradale è stato finanziato con variazioni compensative tra capitoli, per complessivi 25.000 euro, e ha coinvolto migliaia di docenti e studenti. Rileva però che la dotazione non garantisce la continuità degli interventi formativi e raccomanda di incrementarla.
Sul versante degli enti locali, la Corte richiama l’art. 208, comma 4, cod. strada, che vincola almeno la metà dei proventi a interventi di sicurezza stradale, e l’art. 142 per i proventi da rilevamento elettronico della velocità. Il controllo è intestato al Ministero delle infrastrutture, che seleziona un campione per macroaree geografiche e fasce di popolazione. Su 5.829 relazioni presentate, dal 2019 al 2022 sono stati controllati 212 enti, con difformità in circa un terzo dei casi, segnalate alla Corte dei conti.
La Sezione sottolinea che l’obbligo di denuncia alla procura contabile sussiste anche in capo ai dirigenti del Ministero delle infrastrutture che, nell’attività di monitoraggio, abbiano ravvisato ipotesi di danno all’erario, ai sensi dell’art. 52 del Codice di giustizia contabile. Raccomanda infine al Mef strumenti informativi condivisi per una rappresentazione completa e tempestiva dei flussi e un monitoraggio continuo delle sanzioni e degli avvisi di accertamento, per evitare dispersioni informative e ritardi nel recupero.
Nota della Redazione
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