Ottemperanza e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 2901 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto di un docente alla carta docente e condanna l’amministrazione al pagamento della somma annuale di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. L’accertamento dell’inadempimento, non contestato dall’amministrazione, legittima la condanna all’esecuzione integrale del titolo, con assegnazione di un termine e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non richiede compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui alla c.d. carta docente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, tramite carta elettronica. Il Ministero non provvedeva all’adempimento e il ricorrente, trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato e l’adozione di tutti gli atti necessari.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come documentalmente provato, ed era stata notificata al Ministero presso la sede reale. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, intercorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso per ottemperanza.

La pretesa fatta valere è risultata adeguatamente documentata. Di fronte all’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il Collegio ha pertanto condannato l’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale o ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. L’attività demandata al commissario rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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