Il payback dei dispositivi medici e la giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 5913 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da queste dovuti, costituisce espressione di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto la contestazione di tale atto involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non già a quella del giudice amministrativo. È infondata, altresì, la censura di illegittimità propria dei decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, attesa la conoscibilità ex ante, da parte delle imprese fornitrici, del meccanismo del payback e dell’alea contrattuale ad esso connessa.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici a strutture sanitarie pubbliche impugnava dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, recanti rispettivamente la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida propedeutiche al ripiano, nonché i provvedimenti con cui la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento avevano determinato a suo carico gli oneri di ripiano. La ricorrente contestava la legittimità del meccanismo del payback dei dispositivi medici e, in via di consequenzialità, gli atti applicativi regionali, invocando la rimessione alla Corte costituzionale delle norme istitutive del meccanismo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, ricostruito il quadro normativo, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto il meccanismo del payback, per le annualità 2015-2018, misura ragionevole e proporzionata, idonea a rispettare la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., nonché non lesiva dei principi di irretroattività e di affidamento.
Quanto alle doglianze di illegittimità propria dei decreti ministeriali, il Tribunale le ha respinte. La fissazione tardiva del tetto regionale e la successiva richiesta di ripiano non ledono l’affidamento degli operatori, giacché la disciplina del payback era già nota sin dal 2015 e la misura del tetto nazionale, poi confermata per le regioni, era conoscibile con l’ordinaria diligenza. L’alea del ripiano costituiva, quindi, un rischio contrattuale prevedibile al momento della partecipazione alle gare.
Con riferimento al decreto della Regione Veneto, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente versato la quota ridotta del 25% di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025, come attestato dalla Regione. Per il decreto della Provincia Autonoma di Trento, invece, mancando la certificazione dell’avvenuto versamento da parte dell’ente, è stata dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Infine, in relazione al provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. L’attività regionale, nel definire l’elenco delle aziende e gli importi dovuti, si risolve in una mera ricognizione tecnico-contabile, vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità, senza alcuna spendita di potere autoritativo. Ne consegue che la contestazione del quantum debeatur coinvolge un diritto soggettivo patrimoniale, radicato in un rapporto paritario “a valle” del potere statale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ex art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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