Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna: termine di 120 giorni per provvedere (TAR Lazio n. 10549 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all’insegnamento di sostegno conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il termine per la conclusione del procedimento è quello di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, la quale è comunque tenuta a provvedere sull’istanza. L’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia non esaurisce l’obbligo provvedimentale, sicché il giudice fissa un termine per provvedere, commisurato al notorio sovraccarico di istanze della specie, e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione era rimasta silente oltre il termine di legge, sicché la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna della P.A. a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si era costituito in giudizio con atto di mero stile, senza svolgere difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale successore del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022.
Quanto al termine procedimentale, il TAR ha richiamato il disposto dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 — di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016 — che fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Nella specie, il termine risultava ampiamente scaduto alla data di proposizione del ricorso, rendendo evidente la sussistenza del silenzio-inadempimento.
Pur accertata l’illegittimità dell’inerzia, il Tribunale ha ritenuto di non limitarsi alla declaratoria, commisurando il termine per provvedere a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in considerazione del notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie. Ha altresì richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022), estesi dal Giudice d’appello ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro, secondo cui l’Amministrazione deve esaminare l’istanza valutando l’intero compendio di competenze e conoscenze acquisite e disponendo, se del caso, proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Collegio ha infine disposto la nomina fin d’ora del commissario ad acta — nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione — per l’ipotesi di perdurante inerzia, con un ulteriore termine di 90 giorni per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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