Ottemperanza per sentenza del giudice ordinario: obbligo dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Campania n. 4351 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è lo strumento per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso. In presenza di inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina un commissario ad acta, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro che aveva accertato il suo diritto al pagamento della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con consequenziale condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma oltre interessi.
La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata. La ricorrente lamentava l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. nonché dei requisiti di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha accertato che la sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
In considerazione della mancata allegazione di prova dell’adempimento, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio ha inoltre dato atto che un’ordinanza istruttoria aveva accertato la situazione di mancata ottemperanza, risultando la fase esecutiva ferma.
Il TAR ha quindi nominato sin da subito un commissario ad acta nella persona di un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Sul punto, il Collegio ha precisato che la carenza di fondi non può impedire l’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La pronuncia si conclude con la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
Nota della Redazione
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