Esenzione vaccinale minore: competenza esclusiva del pediatra di libera scelta (Cons. Stato n. 6671 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017, nel prevedere che le condizioni cliniche documentate ai fini dell’esenzione dall’obbligo vaccinale siano attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, non rimette agli interessati la scelta del medico competente. L’alternativa tra le due figure professionali va letta in combinato disposto con l’art. 24 del d.P.R. n. 272/2000: per i minori di età compresa tra zero e sei anni l’assistenza sanitaria è fornita obbligatoriamente dal pediatra di libera scelta, sicché a questi spetta in via esclusiva l’attestazione dell’esenzione. È pertanto legittimo il diniego dell’AUSL che non accetti l’esenzione certificata da un medico di medicina generale di altra ASP, poiché la competenza certificativa è espressione dell’assistenza sanitaria al minore ed è attribuita in modo puntuale e univoco dalla normativa di riferimento.

Il Fatto

I genitori di una minore, esercenti la responsabilità genitoriale, chiedevano all’AUSL un colloquio informativo sulle vaccinazioni pediatriche obbligatorie. Dopo l’incontro e uno scambio di chiarimenti, segnalavano una reazione avversa seguita alla seconda dose di vaccinazione esavalente. Successivamente presentavano formale richiesta di vaccinazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 73/2017 e trasmettevano un parere medico recante, in calce, l’attestazione di esenzione resa da un medico di medicina generale operante presso l’ASP di altra Regione.

L’AUSL dichiarava che l’esenzione vaccinale non poteva essere accettata perché non certificata dal pediatra di libera scelta della minore. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti alle spese. I genitori proponevano appello, deducendo quattro motivi: violazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017; omessa valutazione della documentazione clinica; illegittimità della circolare ministeriale del 2017; violazione degli artt. 3 e 32 Cost. per mancato bilanciamento tra interesse pubblico e diritto alla salute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. limita il differimento della trattazione ai soli casi eccezionali, da valutare in rapporto alla ragionevole durata del processo. La richiesta tardiva rivolta al pediatra di libera scelta, inoltre, non incide sull’esito del giudizio: l’eventuale esonero costituirebbe fatto sopravvenuto, idoneo al più a imporre un nuovo provvedimento, non a travolgere quello precedente.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017 va letto con l’art. 24 del d.P.R. n. 272/2000, che per i minori da zero a sei anni attribuisce l’assistenza sanitaria in via obbligatoria al pediatra di libera scelta. Il Collegio ricostruisce le fasce di età: fino a sei anni la competenza è del pediatra; tra sette e quattordici anni i genitori possono optare per la continuità del pediatra o per il medico di medicina generale; dai quindici anni l’assistenza spetta esclusivamente al medico di medicina generale. L’alternativa normativa recepisce dunque tale assetto e non è rimessa alla libera discrezionalità degli interessati.

La Corte valorizza il tenore letterale della disposizione, che richiede l’attestazione “dal” medico di riferimento e non “da un” medico qualsiasi. La ratio risiede nell’esigenza di massimizzare la tutela del minore: il pediatra che ha un rapporto continuativo e istituzionalizzato con il paziente ne conosce la storia clinica, quella della famiglia e l’ambiente di crescita. Diversamente opinando si legittimerebbe il fenomeno del “turismo certificatorio”, espressamente richiamato nella memoria dell’AUSL.

Il secondo motivo è infondato: la documentazione clinica può essere apprezzata dal pediatra di riferimento, trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali non ancora esercitate dall’Amministrazione. Il terzo motivo è parimenti infondato: la circolare ministeriale del 16 agosto 2017 costituisce atto di indirizzo e supporto tecnico-operativo, non vincolo che comprima l’autonomia del medico.

Il quarto motivo è inammissibile, perché introdotto per la prima volta in appello, e comunque infondato. A fronte dell’inerzia dei genitori, che non si erano rivolti al pediatra competente, non può dirsi omesso il bilanciamento tra interesse pubblico alla copertura vaccinale e diritto alla salute: il diniego è legittimo e l’appello va respinto, con condanna alle spese in favore di entrambe le Amministrazioni costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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