Accreditamento sanitario: restano al giudice ordinario le controversie sul corrispettivo per lo sforamento del budget (TAR Molise n. 332 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alle prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando attengono alla sola fase attuativa del rapporto concessorio e alla corretta determinazione dei rapporti di dare e avere tra la struttura e l’amministrazione, secondo parametri previamente definiti a livello contrattuale. La richiesta di emissione di una nota a debito per l’eccedenza di produzione rispetto al budget originariamente assegnato, rimasto invariato, configura una disputa dal mero spessore patrimoniale, riconducibile allo schema obbligo/pretesa e alla locuzione delle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il riparto di giurisdizione va operato sulla base del petitum sostanziale, con riguardo alla natura autoritativa o meno dell’attività esercitata, e non sulla tipologia delle censure formalmente articolate.
Il Fatto
Una società operante come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, accreditata con il servizio sanitario regionale, ha impugnato dinanzi al TAR la nota con cui la Regione, all’esito del ciclo di verifiche sull’appropriatezza delle prestazioni erogate per l’annualità 2019, ha riscontrato un’eccedenza di produzione rispetto al budget previsto dai tetti di spesa e ha chiesto l’emissione di una nota di credito di euro 1.876.050,18. Il ricorso è stato affidato a due motivi: carenza di istruttoria e di motivazione, nonché erroneità dei presupposti e violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, individuando tre elementi decisivi: la nota impugnata trae origine dai controlli tecnico-sanitari sulla corretta esecuzione del rapporto convenzionale; la partita debitoria deriva dallo sforamento del budget e non da una sua rideterminazione autoritativa; l’emissione della nota a debito non costituisce esercizio di potestà provvedimentale ma verifica dell’esecuzione del rapporto di accreditamento.
Il TAR ha richiamato il proprio precedente orientamento, secondo cui la giurisdizione ordinaria in tema di corrispettivi si estende alle questioni inerenti all’adempimento e all’inadempimento della concessione di servizio pubblico, vertendosi in un rapporto paritetico tra le parti. Ha inoltre valorizzato le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, in sede di regolazione della giurisdizione, hanno ricondotto al giudice ordinario le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo contrattuale stipulato in condizioni di pariteticità.
La controversia odierna è stata quindi collocata nello schema “obbligo/pretesa”, trattandosi di disputa dal mero spessore patrimoniale sulla debenza del corrispettivo, senza che rilevi la verifica di un’azione autoritativa dell’amministrazione. Il Collegio ha escluso che la fattispecie potesse essere attratta nella giurisdizione amministrativa alla luce della propria sentenza n. 136/2024, concernente una decurtazione operata in via autoritativa sugli accordi contrattuali e non già un provvedimento legato ai controlli di appropriatezza.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario quale autorità deputata alla cognizione della controversia ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm., e salvezza degli effetti della domanda in caso di riproposizione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
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Nota della Redazione
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