Regressione tariffaria e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 3839 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la regressione tariffaria dei corrispettivi dovuti alle strutture sanitarie private accreditate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Quando l’Azienda Sanitaria Locale non esercita poteri autoritativi, ma adotta atti paritetici che incidono sull’entità del corrispettivo sulla base di meccanismi previsti nell’accordo contrattuale, la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Le doglianze relative alle modalità e ai tempi della regressione, ivi compresa la dedotta violazione del legittimo affidamento, attengono a profili patrimoniali del rapporto e non investono i provvedimenti a monte che hanno stabilito i criteri di calcolo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale ed operante dal 31.12.2017 nell’ambito della Rete Asclepio, impugnava le note e le delibere con cui l’ASL NA 3 Sud aveva chiuso i procedimenti di recupero del saldo amministrativo contabile riferiti alle annualità 2010-2016. La ricorrente, che eroga prestazioni di patologia clinica, contestava le richieste di restituzione dei corrispettivi già corrisposti, deducendo l’infondatezza delle pretese, la tardività dell’azione amministrativa, la violazione del legittimo affidamento e delle regole di accertamento e riscossione dei crediti. I medesimi motivi erano riproposti con motivi aggiunti avverso gli atti successivi.
L’Amministrazione resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo competente il giudice ordinario, e nel merito chiedeva la reiezione del gravame. La ricorrente, nel corso del giudizio, aderiva alla prospettazione dell’Amministrazione, riconoscendo che gli sviluppi giurisprudenziali successivi militavano a favore dell’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata in adesione a un orientamento giurisprudenziale consolidato, anche dello stesso TAR (sez. VI n. 1075/2026; sez. V n. 3813/2025; sez. IX n. 3645/2025).
Il Tribunale ha richiamato le ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023, con le quali la Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, ha precisato che le violazioni contestate costituiscono doglianze vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, senza investire i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione e stabilito i criteri per calcolarla.
Secondo il percorso argomentativo richiamato, ad essere contestati sono soltanto il come e il quando tale regressione è stata effettuata: in tale contesto l’ASL non agisce nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante alla struttura, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale. Il fatto che le censure attengano alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso.
Il Collegio ha rilevato che anche nel caso esaminato il petitum sostanziale ha ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A. L’ASL è priva di potere discrezionale ove il rapporto trovi il tetto insuperabile dello stanziamento e, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali. Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, con la conseguenza che la posizione dedotta è di diritto soggettivo.
Il gravame, compresi i motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La natura in rito della decisione ha giustificato la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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