Sospensione disciplinare del militare e attesa dell’esito penale (TAR Marche n. 284 del 28.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 90 giorni per l’instaurazione del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale decorre dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale del provvedimento di archiviazione, non da quella anteriore in cui ha ricevuto gli atti del procedimento penale. È pertanto legittimo il differimento del procedimento disciplinare quando l’art. 1393, comma 1, cod. mil. consenta all’autorità competente di attendere l’esito del giudizio penale, ove dall’accertamento possano derivare elementi per una diversa valutazione delle condotte e per la comminatoria di una sanzione più grave. La scrittura privata di restituzione delle somme e la ripresa video acquisita nel procedimento penale sono prove liberamente valutabili ai fini disciplinari; la loro utilizzabilità non è esclusa dall’art. 4 della legge n. 300/1970, poiché la prestazione da cui scaturiscono i fatti è abusiva e resa in violazione del dovere di esclusività del dipendente pubblico.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, riceveva il 23 luglio 2024 l’avviso di inchiesta formale per fatti estranei al servizio, verificatisi tra il 19 luglio 2023 e il 24 agosto 2023. Per quegli stessi fatti era stato indagato dalla Procura della Repubblica; il procedimento penale era stato archiviato con decreto del G.I.P. in data 3 maggio 2024, in seguito a richiesta del P.M. per intervenuta remissione di querela.

Con determinazione del Comando Interregionale dell’Italia Centro settentrionale, l’Amministrazione comminava la sospensione disciplinare dall’impiego per 12 mesi. Il militare impugnava l’atto davanti al TAR Marche, deducendo la decadenza dalla potestà disciplinare per tardività delle contestazioni e la carenza di motivazione, oltre all’inutilizzabilità delle riprese video. La domanda cautelare era rigettata con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, osserva che tra il decreto di archiviazione e la contestazione degli addebiti (23 luglio 2024) erano trascorsi meno dei 90 giorni previsti dall’art. 1392, comma 1, cod. mil., che fa decorrere il termine dalla conoscenza integrale del provvedimento che conclude il giudizio penale. Non rileva, dunque, la diversa data in cui l’Amministrazione aveva ricevuto gli atti del procedimento penale.

Il Tribunale richiama l’art. 1393, comma 1, secondo periodo, cod. mil., che per le infrazioni di maggiore gravità consente all’autorità competente di promuovere il procedimento disciplinare al termine di quello penale nei casi di particolare complessità dell’accertamento o quando dagli accertamenti preliminari non disponga di elementi sufficienti. Nel caso di specie era in rilievo una sanzione disciplinare di stato ex art. 1357 cod. mil. e l’attesa dell’esito penale era ragionevole e legittima, potendo da quell’accertamento derivare la comminatoria di una sanzione più intensa rispetto a quella poi applicata.

Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene sufficiente a giustificare la sanzione sia la scrittura privata del 4 marzo 2024, con cui il ricorrente aveva concordato la restituzione della somma complessiva, sia il quarto episodio documentato dal filmato. L’utilizzabilità della ripresa non è messa in discussione dall’art. 4 della legge n. 300/1970, poiché la prestazione da cui sono scaturiti i fatti contestati è abusiva e posta in essere in violazione del dovere di esclusività del dipendente pubblico, ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e art. 60 d.P.R. n. 3/1957.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni costituite, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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