Ambiti agricoli strategici e multifunzionalità dello spazio rurale (TAR Lombardia n. 2803 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella individuazione degli ambiti agricoli di interesse strategico il carattere multifunzionale dello spazio rurale e il ruolo di presidio ecologico del territorio assumono rilievo prevalente rispetto all’attuale esercizio dell’attività agricola. La classificazione non è esclusa dalla presenza di infrastrutture viarie ai confini dell’area, nè dalla sua prossimità a contesti urbanizzati, quando permanga la continuità con un ampio comparto agricolo di scala sovracomunale. Il travisamento dei fatti è escluso quando l’Amministrazione abbia condotto una approfondita analisi delle caratteristiche dell’area e delle sue relazioni paesaggistiche ed ecologiche. Il rigetto delle osservazioni presentate in sede procedimentale non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e valutate in modo serio e ragionevole.
Il Fatto
La ricorrente, società concessionaria di marchi automobilistici con sede operativa in un comune della provincia, ha acquistato nel 2008 un terreno di circa 1,1 ettari, destinato a ospitare un più ampio immobile per l’attività di esposizione e officina. L’area, ricadente in zona agricola, è stata inclusa dal Piano Territoriale Metropolitano approvato dalla Città Metropolitana di Milano negli ambiti agricoli di interesse strategico.
La società ha impugnato il piano nella parte in cui ha incluso i propri terreni in tale classificazione, deducendo l’assenza delle caratteristiche richieste dalla DGR n. 8/8059 del 19 settembre 2008. La Città Metropolitana ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa delle delibere comunali che avevano definito gli ambiti, e nel merito l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità. La società aveva presentato osservazione al piano adottato, chiedendo lo stralcio delle aree dalla classificazione di ambito agricolo strategico; l’osservazione non è stata accolta in ragione delle caratteristiche dell’area e della sua continuità con l’ampio comparto agricolo adiacente.
La ricorrente ha sostenuto, anche con perizia di parte, che sul terreno non è svolta attività agricola di particolare rilevanza, che l’area è divisa da altri terreni agricoli da due strade provinciali che si intersecano con una rotatoria proprio di fronte, e che risulta interclusa su tre lati, priva di continuità con gli ambiti strategici posti a sud. Da qui la deduzione del travisamento dei fatti e della violazione dei criteri della DGR regionale.
Il Collegio non condivide tali doglianze. Le aree sono classificate dal piano anche quali ambiti di rilevanza paesistica e fasce di rilevanza paesistico fluviale, e sono confinanti con un ganglio primario della Rete Ecologica Metropolitana, con un corridoio della Rete Ecologica Regionale e con un principale corridoio fluviale. L’Amministrazione ha documentato di aver deciso la destinazione solo dopo una approfondita analisi delle caratteristiche dell’area, la cui quasi totalità presenta caratterizzazione agricola alta.
Decisivo è il richiamo alla multifunzionalità dello spazio rurale. La DGR valorizza il carattere multifunzionale dell’agricoltura e il suo valore paesistico e ambientale, con l’obiettivo di consolidare attività non esclusivamente votate alla produzione, mirate a tutelare l’ambiente come presidio ecologico e a garantire l’equilibrio ecologico. Proprio tale carattere rende irrilevante l’asserita assenza, all’attualità, di attività agricola. Irrilevante è anche la presenza delle due strade, trattandosi di aree al confine con un parco regionale e prossime al fiume.
Quanto al valore agricolo moderato indicato nella perizia, l’Amministrazione ha evidenziato che in tale classe rientrano suoli con limitazioni colturali di varia entità, sui quali l’attività agrosilvopastorale svolge spesso importanti funzioni di presidio ambientale e di valorizzazione del paesaggio. Il Collegio esclude pertanto il travisamento dei fatti e respinge l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio.
Infine, sul dedotto deficit motivazionale, il Collegio osserva che le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali posti a base del piano (TAR Brescia n. 157 del 2024). Nel caso di specie le osservazioni sono state esaminate e respinte con argomentazioni adeguate. Il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza della controversia.
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Nota della Redazione
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