Giudizio di ottemperanza alle sentenze di condanna alle spese (TAR Lazio n. 2560 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisca per l’esecuzione di una condanna alle spese di lite è tenuto soltanto ad allegare l’inadempimento, incombendo sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto pagamento. Il diritto del procuratore antistatario a conseguire le somme liquidate nei giudizi presupposti costituisce statuzione di condanna non sindacabile nel merito in sede di ottemperanza, trovando il giudice amministrativo il proprio limite nella verifica dell’adempimento. L’accertata inerzia dell’amministrazione impone l’ordine di esecuzione entro il termine assegnato e, in caso di suo infruttuoso decorso, la nomina fin da ora del commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore costituito che si era dichiarato antistatario nei giudizi di lavoro dinanzi al Tribunale di Roma, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di condanna alle spese contenute in sei sentenze del giudice del lavoro, tutte passate in giudicato come da attestazioni prodotte. L’importo complessivo richiesto ammonta a euro 5328,50 oltre accessori.
Secondo l’esposizione della parte ricorrente, l’amministrazione resistente, pur destinataria delle condanne, non ha corrisposto le somme liquidate. Di qui la domanda di esecuzione del giudicato, con richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti né allegare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione delle condanne alle spese in sede di ottemperanza, muovendo dal riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore. Richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13533/2001), il Collegio osserva che al creditore è sufficiente allegare l’inadempimento, mentre è il debitore a dover dimostrare l’avvenuto pagamento.
Nel caso concreto l’amministrazione non ha offerto alcun elemento in ordine alla corretta esecuzione delle sentenze. Tale silenzio, a fronte dell’inadempimento allegato, fonda l’accoglimento della pretesa. Il Tribunale sottolinea che dalle decisioni presupposte si ricava il diritto della parte ricorrente a conseguire quanto riconosciuto e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel merito in sede di ottemperanza del giudicato.
Ne deriva la condanna del Ministero a dare esecuzione ai titoli indicati, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso.
Sul regime delle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, richiamando precedenti del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore antistatario e rimborso del contributo unificato per legge. Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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