Parere negativo della Soprintendenza non impugnato: ricorso inammissibile per carenza di interesse (TAR Toscana n. 1726 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Il parere sfavorevole della Soprintendenza è atto autonomamente lesivo e va impugnato nel termine decadenziale. Alla sua mancata impugnazione consegue la carenza di interesse al ricorso avverso il diniego comunale di condono, poiché la mancata integrazione di un presupposto legale rende inutile la decisione giurisdizionale sul diniego, destinato a ripresentarsi identico in caso di riesercizio del potere. L’eventuale istanza di revisione della pratica, priva di esito favorevole, non incide su tale esito.

Il Fatto

Un’associazione ricorrente ha impugnato il diniego di condono con cui il Comune ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, per una serra coperta a vetro realizzata su un immobile gravato da vincolo architettonico. L’istante aveva ricevuto il manufatto per legato testamentario ed era divenuta proprietaria del bene.

La domanda di sanatoria era stata preceduta da un parere negativo della Soprintendenza, che aveva trasmesso gli atti al Ministero, il quale aveva decretato l’obbligo della rimessione in pristino. Successivamente la proprietà aveva chiesto la revisione della pratica, sostenendo la costruzione della serra in epoca anteriore al provvedimento di tutela. A tale istanza non aveva fatto seguito alcun provvedimento. Il Comune, premessa la mancata acquisizione del parere favorevole, ha adottato il diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo la causa matura per la decisione. Ha poi qualificato il ricorso come inammissibile.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 32 della legge n. 47/1985, che subordina il rilascio del titolo in sanatoria per opere su immobili vincolati al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Da tale regola discende che la mancata tempestiva impugnazione del parere sfavorevole della Soprintendenza comporta necessariamente il rigetto della domanda di sanatoria. Il giudice richiama sul punto una propria precedente decisione, TAR Toscana, sez. III, n. 1801 del 2025, che a sua volta evoca Cons. Stato, sez. II, n. 3526 del 2025.

Nel caso concreto l’unico motivo di censura era in realtà diretto a contestare il parere negativo reso dall’autorità statale, peraltro non evocata in giudizio. Tale parere non era stato impugnato nei termini ed era divenuto definitivo. Il provvedimento comunale, dunque, non poteva che avere segno negativo per carenza di uno dei presupposti legali.

Il Tribunale ha aggiunto che il ricorso è comunque infondato, essendo incontestato che la serra fosse stata realizzata su immobile vincolato e che l’unico parere reso sulla pratica fosse negativo. Irrilevante, per il Collegio, la pendenza della domanda di revisione, non seguita da alcun provvedimento favorevole all’istante.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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