Giudizio di ottemperanza e solidarietà passiva: cause scindibili tra coobbligati (TAR Campania n. 1709 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza la solidarietà passiva tra l’ente espropriante e il soggetto beneficiario dell’espropriazione non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché il creditore ha titolo per valersi per l’intero nei confronti di ciascun debitore e il rapporto processuale è suscettibile di scissione. Ne consegue che il ricorso può essere deciso limitatamente alla posizione del coobbligato ritualmente intimato, mentre è improcedibile verso il condebitore solidale nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica del titolo esecutivo e non sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. Il giudizio di ottemperanza presuppone l’attualità e la completezza della vocatio in ius del debitore verso cui si richiede l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agiva nei confronti del Comune di Scafati per ottenere l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. civ., n. 485 del 29 agosto 2013, passata in giudicato. Con quella decisione l’indennità di esproprio relativa ad alcuni terreni era stata determinata in misura complessiva di € 133.973,50, con onere di deposito a carico di due soggetti in solido tra loro e condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione comunale, la ricorrente chiedeva al TAR di disporre l’esecuzione della pronuncia e di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il Comune non si costituiva. Con ordinanza collegiale n. 647 del 9 aprile 2025 la Sezione disponeva l’integrazione del contraddittorio verso la società subentrata al soggetto beneficiario dell’espropriazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte d’Appello passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi al solo Comune di Scafati in data 5 novembre 2024, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di legge.
La notifica non era stata invece eseguita nei confronti della società, che non risultava destinataria né del titolo né degli atti di diffida e messa in mora, tutti rivolti unicamente all’amministrazione comunale. Da ciò discende l’improcedibilità del ricorso verso la società, non essendo mai iniziato a decorrere il termine di 120 giorni previsto a suo favore dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Tale rilievo non impedisce però al Collegio di pronunciarsi limitatamente alla posizione del Comune. Il Comune di Scafati rimane in posizione sostanzialmente e processualmente distinta e autonoma rispetto alla coobbligata solidale, come già osservato nella citata ordinanza collegiale. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla scindibilità delle cause e sull’insussistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario nelle ipotesi di obbligazioni solidali passive (Cass. civ., sez. VI, n. 17458 del 2013; sez. III, n. 8413 del 2014; sez. II, n. 22672 del 2017).
Richiama in particolare la pronuncia del giudice amministrativo siciliano secondo cui, nei giudizi in materia di occupazioni illegittime, il vincolo di solidarietà passiva non genera litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l’intero verso ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale verso uno solo dei coobbligati.
Accertato che l’amministrazione comunale non ha ottemperato al giudicato, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina al Comune di corrispondere le somme entro 60 giorni e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega, liquidandone il compenso in € 1.000,00. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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