Quote latte, riproposizione della domanda e ripartizione del prelievo (TAR Lombardia n. 328 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di declaratoria di difetto relativo di giurisdizione, la domanda riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza conserva gli effetti sostanziali e processuali che avrebbe prodotto se quel giudice fosse stato adito fin dall’origine. Nella materia del prelievo supplementare sul latte, per la campagna 2014/2015 il diritto dell’Unione ha ormai riconosciuto agli Stati membri il potere di individuare autonomamente criteri obiettivi di ripartizione del prelievo in eccesso; non è dunque configurabile un obbligo di disapplicazione della normativa interna che abbia previsto categorie prioritarie. La mera mancata conoscenza dell’atto di rideterminazione non vizia la cartella quando l’importo ingiunto corrisponda al prelievo ricalcolato in applicazione della normativa sopravvenuta e il debito non sia contestato nel merito.

Il Fatto

Una società agricola ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione su incarico della Regione, per oltre 66.000 euro a titolo di prelievo supplementare riferito alla campagna lattiera 2014/2015. Avverso tale atto la società ha proposto opposizione davanti al giudice ordinario, che con sentenza ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando come munito di giurisdizione il giudice amministrativo.

La società ha quindi riproposto la domanda davanti al TAR Lombardia, evocando in giudizio l’organismo pagatore, l’agente della riscossione e la Regione. Le amministrazioni intimate si sono costituite eccependo l’inammissibilità dell’evocazione di un soggetto estraneo al primo giudizio, l’inammissibilità delle censure nuove e la litispendenza, contestando comunque la fondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della riproposizione della domanda. L’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009 consente di riproporre la domanda davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, facendo salvi gli effetti della domanda originaria. Poiché la sentenza di difetto di giurisdizione è divenuta definitiva decorso il termine lungo semestrale e la riproposizione è intervenuta entro i tre mesi successivi, la domanda si considera proposta fin dalla notifica dell’atto introduttivo davanti al giudice ordinario.

Nel merito, il ricorso è respinto. Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama un proprio precedente sovrapponibile e osserva che l’atto di accertamento è costituito dalla nota regionale di intimazione, pacificamente ricevuta. L’importo è stato poi rideterminato dall’organismo pagatore in applicazione della normativa sopravvenuta, che ha fissato il pagamento dovuto in misura corrispondente al prelievo dovuto all’Unione, maggiorato del cinque per cento. L’importo ingiunto con la cartella corrisponde sostanzialmente al trenta per cento dell’intimazione originaria, sicché la doglianza sulla mancata comunicazione della rideterminazione è meramente formalistica.

Il secondo motivo, relativo alla pretesa incompatibilità della disciplina interna con il diritto dell’Unione, è infondato. Il Collegio osserva che l’ambito applicativo delle pronunce della Corte di giustizia sulla compensazione nazionale si estende fino alla campagna 2007/2008. A partire dalla campagna successiva, il Reg. CE n. 1234/2007 ha riconosciuto agli Stati membri il potere di fissare criteri obiettivi e categorie prioritarie di ripartizione, superando il precedente obbligo di previa consultazione della Commissione. La campagna 2014/2015 si colloca in questo ultimo segmento della disciplina e l’individuazione dei criteri è avvenuta con l’art. 2 del d.l. n. 51/2015, secondo un’intesa formalizzata con la Commissione. Il Collegio non condivide la diversa lettura offerta da una recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 937 del 2025. Quanto all’attendibilità dei dati nazionali, richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in assenza di prove certe, non è possibile scardinare il sistema delle quote.

Il terzo motivo è infondato: la possibile duplicazione del ruolo non costituisce vizio di illegittimità, poiché l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo ma non comporta una doppia riscossione. Il quarto motivo, sulla compensazione con gli aiuti PAC, è inammissibile per genericità e comunque infondato: la compensazione richiede attestazioni inequivoche degli organismi pagatori. La cartella conforme al modello ministeriale è sufficientemente motivata quando riporti causali, atti impositivi e annualità. Il quinto motivo è disatteso, essendo gli interessi determinati secondo regole di legge e la loro decorrenza ricavabile dalla disciplina richiamata. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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