Ottemperanza, spese antistatario e interessi dalla notifica della sentenza (Cons. Stato n. 6745 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il difensore dichiaratosi antistatario ha diritto, sulle somme liquidategli a titolo di spese di lite, agli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e sino al soddisfo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1282 cod. civ. e 112, comma 3, cod. proc. amm. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione. La documentazione che comprova tale notifica è producibile per la prima volta in appello quando ricorrono i presupposti di deroga al divieto di nova di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il difensore di due parti processuali, dichiaratosi antistatario, propone appello contro la sentenza del giudice amministrativo di primo grado che, in sede di ottemperanza, gli aveva riconosciuto le sole spese liquidate dalla sentenza d’appello, negandogli quelle liquidate dalla sentenza di primo grado.
La decisione impugnata fondava il diniego su un duplice rilievo: quanto alla sentenza d’appello, il termine dilatorio era ormai decorso; quanto alla sentenza di primo grado, mancava la prova della notifica presso la sede reale dell’amministrazione, risultando in atti la sola notifica all’Avvocatura distrettuale dello Stato. Di qui l’appello, che censura l’individuazione del titolo esecutivo e deduce l’omessa pronuncia sugli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie parzialmente il gravame muovendo dalla produzione documentale nuova. L’appellante ha depositato le ricevute P.E.C. del 28 settembre 2019 relative alla notifica della sentenza di primo grado presso l’Ufficio Scolastico Provinciale. Tale documentazione dimostra che il giudice di prime cure aveva fondato la decisione su un presupposto fattuale errato.
La produzione è ammessa in deroga al divieto di nuovi documenti in appello sancito dall’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. Ricorre, da un lato, l’impossibilità della parte di produrre in primo grado, non risultando dal verbale di camera di consiglio alcun contraddittorio sul punto; dall’altro, l’indispensabilità del documento, che deve essere dotato di speciale efficacia dimostrativa e capacità di condurre a un esito necessario della controversia.
Ne consegue che anche per la sentenza di primo grado è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. con l. n. 30/1997, con integrale esecuzione dell’obbligo di pagamento delle spese distratte in favore del difensore.
Quanto agli interessi, il Collegio dà continuità all’indirizzo secondo cui sulle somme riconosciute al difensore antistatario spettano gli interessi dal passaggio in giudicato sino al soddisfo, ai sensi degli artt. 1282 cod. civ. e 112, comma 3, cod. proc. amm. Il debito ha natura di debito di valuta, sicché è esclusa la rivalutazione monetaria, non allegato né provato il maggior danno ex art. 1224, terzo comma, cod. civ. L’omesso esame di una domanda non comporta regressione al primo giudice, ma pronuncia sostitutiva dell’appello.
Non si accolgono invece la richiesta di nomina di un nuovo Commissario ad acta, già provvedendovi la sentenza appellata, né quella di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., mancando il giudizio di iniquità e trattandosi di crediti professionali assistiti da garanzie. La parziale fondatezza comporta la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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