Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta assunzione del ricorrente e inammissibilità della domanda risarcitoria (TAR Molise n. 257 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta contrattualizzazione del ricorrente, in accoglimento dell’istanza di trasferimento presentata all’amministrazione, integra il venire meno dell’interesse alla decisione dell’azione di annullamento, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento ai fini risarcitori, proposta per la prima volta in memoria, è inammissibile perché nuova e non introdotta con atto ritualmente notificato alla controparte; ove già decisa con sentenza non definitiva, ogni nuova pronuncia su di essa è altresì improcedibile per intervenuto giudicato interno.
Il Fatto
Un dirigente veterinario dell’azienda sanitaria regionale impugnava gli atti con cui l’amministrazione aveva disposto l’assunzione a tempo indeterminato di unità nel medesimo profilo professionale mediante procedura di stabilizzazione, senza avere preventivamente concluso il procedimento concernente la sua istanza di trasferimento e senza avere esperito le procedure di mobilità dall’esterno. Con il medesimo ricorso l’interessato chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di trasferimento presentata nel 2025 e la condanna dell’amministrazione a provvedere espressamente.
L’azienda sanitaria e una controinteressata si costituivano in giudizio, eccependo rispettivamente il difetto di giurisdizione e l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame. In corso di causa, l’amministrazione stipulava con il ricorrente un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in accoglimento dell’istanza di trasferimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, in conformità alla richiesta della parte ricorrente e in ragione della sopravvenuta contrattualizzazione dell’interessato presso l’azienda sanitaria: tale sopravvenienza ha integrato la soddisfazione della pretesa azionata, rendendo ultronea ogni decisione nel merito degli atti impugnati.
Quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, sulla quale il ricorrente aveva insistito ai fini risarcitori con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Collegio ne ha rilevato il carattere di domanda nuova, non compresa nell’originario thema decidendum e come tale inammissibile, non essendo stata introdotta mediante atto ritualmente notificato alla controparte.
La stessa domanda è stata inoltre dichiarata improcedibile, essendo già stata decisa con la sentenza non definitiva n. 107/2026, adottata all’esito della camera di consiglio: su di essa il Collegio non poteva nuovamente provvedere. In ogni caso, nel chiedere la cessazione della materia del contendere su tale domanda, il ricorrente non aveva dichiarato di conservare interesse alla declaratoria di illegittimità del silenzio ai fini risarcitori.
Le peculiarità fattuali e giuridiche della vicenda e il suo esito hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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