Criterio cronologico e affidamento nel riordino della rete psichiatrica (Cons. Stato n. 6744 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio cronologico di presentazione delle istanze non può operare come criterio selettivo autonomo nell’assegnazione dei posti letto, essendo previsto dall’art. 6 del Regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008 in via residuale e subordinata all’esito della comparazione dei progetti degli operatori richiedenti. L’amministrazione che, per un lungo periodo, ha beneficiato della gestione di strutture “miste” pubblico-private, prorogando i relativi contratti e assicurando alle stesse una considerazione prioritaria, non può poi invocare il limite del fabbisogno programmato per escluderle, incorrendo in un comportamento contraddittorio e lesivo del legittimo affidamento. Il parere di compatibilità motivato per relationem rispetto a una nota non allegata né ostesa è viziato da difetto di motivazione.

Il Fatto

La Cooperativa Sociale appellata gestiva una struttura residenziale riabilitativa nel settore dell’assistenza psichiatrica, operante secondo un modello misto pubblico-privato avviato dopo la chiusura dell’ospedale psichiatrico del territorio. Nell’ambito del percorso di riconversione del sistema, l’amministrazione sanitaria aveva dapprima previsto un percorso di regolarizzazione riservato alle strutture già operanti, con termine di presentazione delle istanze fissato al 28 febbraio 2016 e completamento al 31 dicembre 2016. La Cooperativa presentò la propria istanza entro tale termine.

Il termine non venne rispettato e, con successivi atti commissariali, l’amministrazione prorogò i contratti in essere e invitò le strutture a reiterare le istanze entro il 15 luglio 2019, raccomandando l’utilizzo prioritario delle strutture “miste”. La Cooperativa aderì anche a tale nuova richiesta. La Regione, applicando il criterio cronologico sulla base delle istanze trasmesse dai Comuni, escluse però la Cooperativa, ritenendo esaurito il fabbisogno per la categoria di posti letto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, respingendo sia l’appello principale della Regione sia quello incidentale del Commissario ad acta. In via preliminare, il Collegio esclude l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: le determinazioni successive, recepite in un verbale di accordo, costituiscono atti autonomi frutto di una trattativa avviata proprio in conseguenza della sentenza appellata e non hanno soddisfatto la pretesa caducatoria della Cooperativa, che conserva un interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati anche a fini risarcitori. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica, poiché gli atti impugnati non incidevano sulla posizione del consorzio controinteressato.

Nel merito, il Collegio ribadisce l’illegittimità dell’utilizzo del criterio meramente cronologico per l’assegnazione dei posti letto. L’art. 6 del Regolamento approvato con atto commissariale prevede tale criterio solo all’esito della comparazione dei progetti, indicando specifici parametri selettivi. Il criterio cronologico assume dunque valore residuale e subordinato, risultando apodittica l’affermazione che tutte le strutture operassero a parità di condizioni, non emergendo dagli atti alcun confronto effettivo tra i progetti.

La Corte rileva inoltre un’applicazione scorretta del criterio: la Regione ha preso a riferimento l’ultima istanza della Cooperativa, che in realtà costituiva mera riproposizione, facoltizzata ma non imposta, della domanda già tempestivamente presentata nel 2016. La Regione aveva reiteratamente affermato la priorità delle strutture “miste”, salvo poi tradire tale intendimento con un criterio selettivo mai esplicitato agli aspiranti, che avevano agito in buona fede. Richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 29 novembre 2021, il Collegio ricorda che l’affidamento è principio generale dell’azione amministrativa, positivizzato dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, e che l’amministrazione non può venire contra factum proprium dopo aver a lungo beneficiato del sistema misto.

Il Collegio conferma infine il difetto di motivazione del parere negativo, motivato per relationem rispetto a una nota non allegata né resa disponibile, e osserva che lo stesso argomento del fabbisogno “invalicabile” è sconfessato dall’evoluzione fattuale, avendo la Regione ammesso l’insufficienza del precedente assetto programmatorio. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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