Invarianza idraulica di lotto e sicurezza del comparto: legittimo il diniego (TAR Emilia-Romagna n. 169 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli edilizi in comparto assoggettato a dotazioni ecologico-ambientali, il diniego di permesso di costruire fondato sulla mancata realizzazione della cassa di espansione di valenza territoriale è legittimo quando la laminazione interna al singolo lotto non sia idonea a garantire la sicurezza idraulica dell’intero comparto. La valutazione sulla scelta di privilegiare un’unica opera di laminazione esterna rispetto a una pluralità di bacini privati costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento del fatto. La motivazione per relationem è ammessa a fronte dell’indicazione completa degli atti richiamati, conosciuti o conoscibili dal destinatario. Nel giudizio sull’atto plurimotivato, l’infondatezza delle censure avverso un motivo autonomamente sufficiente comporta l’assorbimento delle doglianze relative agli altri.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un lotto ricadente nel piano urbanistico attuativo “Cà Rossa”, ha presentato istanza di permesso di costruire per un fabbricato adibito a deposito, corredata da relazione di compatibilità idraulica che prevede la laminazione interna al lotto.
Nell’ambito della Conferenza di servizi semplificata il Consorzio di bonifica ha espresso parere negativo, rilevando che in assenza della cassa di espansione n. 2 sul canale Naviglio non sussistono i presupposti di sicurezza idraulica per nuove edificazioni. L’amministrazione comunale ha concluso negativamente il procedimento; un successivo rigetto ha confermato il diniego. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno, censurando il difetto di motivazione e di istruttoria e la disparità di trattamento rispetto a precedenti autorizzazioni rilasciate per altri lotti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’onere di comparto gravante sulla ricorrente, che ha acquistato il lotto con i relativi obblighi, tra cui il concorso alla realizzazione della cassa esterna. Il parere negativo del Consorzio di bonifica si fonda su discrezionalità tecnica relativa alla tutela idraulica del territorio: la scelta di un’unica opera di laminazione a valenza territoriale rispetto a più bacini privati è razionale, fondandosi su valutazioni di efficienza, manutenibilità e prevedibilità degli effetti nel lungo periodo.
Le censure della ricorrente si concentrano sull’idoneità del progetto a garantire l’invarianza idraulica entro il solo lotto. Secondo il Collegio tali doglianze sono recessive rispetto alla valutazione dell’impatto generale delle edificazioni, non contestando la correttezza della scelta strategica complessiva sulla sicurezza del territorio a valle. Manca, del resto, l’allegazione di elementi capaci di delineare una cattiva gestione della sicurezza dell’intero comparto. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio viene respinta per inconferenza.
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale richiama l’orientamento sulla legittimità della motivazione per relationem, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1825 del 23 febbraio 2024: gli atti impugnati richiamano in modo espresso il parere del Consorzio e quello della S.O. Verifica Conformità Edilizia, nonché la deliberazione di Giunta richiamata, già nota e non impugnata. Le difese comunali sulla tempistica dell’integrazione documentale e sulla mancata produzione di osservazioni non risultano contestate, con conseguente applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Sul diniego di autorizzazione paesaggistica, il Collegio osserva che appartiene alla logica procedurale che, se l’atto presupponente è già negato, non è utile l’atto presupposto al fine di soddisfare l’interesse del richiedente, non avendo questi indicato un’autonoma utilità di quel titolo. Infine, una volta accertata la legittimità del diniego sotto il profilo della sicurezza idraulica, il Tribunale dichiara assorbite le ulteriori questioni, applicando il regime dell’atto plurimotivato.
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Nota della Redazione
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