Silenzio inadempimento ed espropriazione: la sopravvenienza dell’accordo di cessione determina la carenza di interesse (TAR Basilicata n. 178 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è finalizzata a ottenere una pronuncia che accerti l’obbligo dell’amministrazione di provvedere. La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso, ancorché non satisfattivo per il ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con riferimento alla sola domanda avverso l’inerzia. In particolare, l’approvazione di un accordo di cessione volontaria in luogo dell’espropriazione manifesta inequivocabilmente la volontà dell’amministrazione di non adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, rendendo improcedibile il ricorso avverso il silenzio.
Il Fatto
Un privato, comproprietario di terreni edificabili occupati dal Comune per scopi di interesse pubblico in una procedura espropriativa avviata nel 2003, diffidava l’ente a provvedere sulla richiesta di avvio del procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Rimasto inerte il Comune, il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, proponendo altresì numerose domande risarcitorie e di accertamento relative all’illegittima occupazione.
Nelle more del giudizio, il Consiglio Comunale approvava un accordo preliminare di cessione volontaria, sottoscritto tra le parti, con effetti traslativi. Tale delibera veniva impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti, che la riteneva non satisfattiva rispetto alle proprie pretese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente rilevato d’ufficio che l’adozione della delibera di approvazione dell’accordo di cessione volontaria costituisce un provvedimento espresso idoneo a far cessare la situazione di inerzia contestata con il gravame avverso il silenzio. La Corte sottolinea come tale atto manifesti, ex professo, la volontà dell’ente di non adottare il richiesto provvedimento di acquisizione sanante, definendo negativamente il procedimento amministrativo.
Ne consegue che, limitatamente alla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il ricorso debba essere dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia non incide sulle ulteriori domande, sia di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione e del diritto alle indennità, sia quelle di impugnazione della delibera di approvazione dell’accordo, per le quali il giudizio prosegue.
La Corte ha quindi disposto la remissione della controversia sul ruolo ordinario per la trattazione in pubblica udienza delle restanti questioni, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di lite della presente fase. La decisione assume rilievo in quanto chiarisce l’effetto consumativo della sopravvenienza di un provvedimento, seppur non satisfattivo, sull’azione avverso il silenzio.
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Nota della Redazione
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