Proroga VIA e interesse del Comune non basta la vicinitas (TAR Veneto n. 319 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune è legittimato ad agire iure proprio a tutela di posizioni differenziate connesse a possibili ricadute ambientali sul territorio amministrato. Tuttavia, la sola vicinitas — la prossimità geografica dell’impianto al confine comunale — non integra di per sé l’interesse a ricorrere. L’ente locale deve allegare e provare, soprattutto in caso di contestazione, un pregiudizio concreto, attuale e specifico, causalmente ricollegabile al provvedimento impugnato e rimovibile mediante il suo annullamento. Generiche allegazioni sul potenziale aggravio emissivo, prive di analisi tecnico-quantitativa riferita al proprio territorio, non assolvono l’onere dimostrativo. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Un Comune impugna il decreto con cui la Direzione Ambiente della Regione Veneto ha prorogato al 23 agosto 2026 la validità temporale del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e dei connessi titoli rilasciati con D.G.R. n. 1143 del 12 luglio 2016. Oggetto della valutazione è il revamping delle sezioni di trattamento meccanico-biologico di un complesso impiantistico sito nel territorio di altro Comune, prossimo al confine con l’ente ricorrente.
Il ricorrente deduce la violazione del principio di anteriorità della proroga, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, la mancata rinnovazione della VIA a fronte di modifiche progettuali, il mancato coinvolgimento nel procedimento e l’omessa valutazione di sopravvenienze pianificatorie e dell’aggravio della pressione ambientale. La Regione e la società titolare dell’impianto resistono nel merito ed eccepiscono in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse e difetto di vicinitas. La causa è trattenuta in decisione all’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal riconoscimento in astratto della legittimazione del Comune ad agire iure proprio per la tutela di posizioni differenziate connesse a possibili ricadute ambientali nell’ambito territoriale amministrato. Su questo piano la posizione dell’ente non è negata.
Il vaglio si sposta però sul piano dell’interesse. Nel caso concreto difetta la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e specifico, causalmente ricollegabile al decreto impugnato. La sola prossimità geografica dell’impianto al confine comunale, circa 400 metri, non è idonea a soddisfare il requisito: occorre che l’ente alleghi e provi un effettivo vulnus suscettibile di essere rimosso con l’annullamento.
Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 619/2025, resa inter partes e relativa al medesimo impianto. Da essa ricava il principio per cui la sola vicinitas non basta a integrare l’interesse all’azione se non è provato uno specifico pregiudizio; in quel giudizio si era inoltre valorizzata l’evidenza istruttoria di un miglioramento dell’impatto ambientale complessivo a valle delle varianti autorizzate, con esclusione di ricadute negative sul territorio comunale.
Le affermazioni della sentenza citata sono reiterate perché pertinenti e condivisibili, trattandosi di causa che coinvolge le stesse parti e il medesimo impianto. Il Tribunale esclude che l’onere dimostrativo possa ritenersi assolto con generiche allegazioni sul potenziale aggravio emissivo. Manca un’analisi tecnico-quantitativa riferita al territorio del ricorrente, idonea a rappresentare con sufficiente concretezza un incremento delle concentrazioni di inquinanti — in particolare di polveri sottili — causalmente ascrivibile alla proroga o alle varianti che ne hanno scandito l’iter.
La documentazione tecnica, osserva il Collegio, si concentra sulla maggiore o minore capacità emissiva astratta degli impianti, senza calibrare l’analisi sugli effetti reali nel territorio comunale. Ne discende l’assenza di un’utilità concreta conseguibile dall’auspicato annullamento, anche perché la caducazione dei provvedimenti determinerebbe un regresso ambientale rispetto all’assetto tecnologico più recente, reputato migliorativo dagli organi tecnici regionali. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con assorbimento delle censure di merito; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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