Giudizio di ottemperanza per il pagamento delle spese di lite distratte (TAR Sicilia n. 354 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il capo di sentenza che condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari integra un autonomo obbligo pecuniario, suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’azione è ammissibile anche quando la sentenza ottemperanda abbia già disciplinato le modalità attuative del giudicato, prevedendo un termine per l’adempimento spontaneo e strumenti esecutivi in caso di inerzia. La circostanza che il nuovo giudizio non fosse strettamente necessitato, pur non incidendo sull’ammissibilità, rileva sul governo delle spese, in applicazione dei principi di economia processuale e di proporzionalità nell’uso della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
I difensori antistatari nel giudizio definito con sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quarta, n. 2431 del 2024 propongono ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su tale decisione, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in loro favore, delle spese di lite come liquidate nella sentenza ottemperanda.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, i ricorrenti chiedono l’ordine di esecuzione della sentenza in parte qua, con eventuale nomina di un commissario ad acta, oltre alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento. L’Amministrazione resistente si costituisce depositando documentazione, senza svolgere difese di merito. Alla camera di consiglio il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’ammissibilità del ricorso. L’azione è volta a conseguire l’esecuzione di un capo di sentenza passato in giudicato, relativo alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari. Tale capo integra un autonomo obbligo pecuniario e, come tale, è suscettibile di tutela in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
Il Tribunale rileva però che la sentenza n. 2431 del 2024 aveva già integralmente disciplinato le modalità di attuazione del giudicato, prevedendo un termine per l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione e la possibilità di attivare strumenti esecutivi idonei in caso di persistente inadempimento. In tale contesto, l’instaurazione del nuovo giudizio si colloca in una prospettiva non strettamente necessitata, poiché l’ordinamento già approntava rimedi idonei a garantire l’integrale soddisfacimento del credito azionato.
Questa circostanza non incide sull’ammissibilità dell’azione, ma assume rilievo ai fini del governo delle spese di lite, in applicazione dei principi di economia processuale e di proporzionalità nell’uso della tutela giurisdizionale. Nel merito, risulta che la sentenza è stata regolarmente notificata, è divenuta definitiva ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, senza che il Ministero abbia provveduto al pagamento.
Il ricorso è pertanto fondato in parte e accolto nei limiti precisati. L’Amministrazione è condannata al pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite, come liquidate e distratte nella sentenza ottemperanda, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, ad esclusione di ulteriori accessori non previsti dal titolo esecutivo.
In caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale dispone la reiterazione della nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi previa apposita istanza di parte ed entro un ulteriore termine di sessanta giorni, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e del carattere non strettamente necessario dell’instaurazione del nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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