Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e preavviso di diniego omesso (TAR Lombardia n. 1484 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen. integra di per sé il fatto ostativo previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che rilevi, fuori dall’ipotesi autonoma dello spaccio di lieve entità, la maggiore o minore gravità in concreto della condotta accertata. L’amministrazione è tuttavia tenuta a comparare in via comparativa il fatto ostativo con i legami familiari del richiedente, secondo il canone tracciato dalla Corte costituzionale n. 202 del 2013. La valutazione di pericolosità sociale può giustificare l’omissione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 241 del 1990, quando le esigenze di celerità siano correlate al rischio di reiterazione di condotte illecite.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Milano ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il titolo era scaduto e la richiesta di rinnovo era stata inoltrata prima della scadenza.

Il provvedimento si fondava su una condanna riportata dall’interessato per maltrattamenti in famiglia. Davanti al TAR il ricorrente ha dedotto tre censure: la mancata comunicazione del preavviso di diniego, la violazione della normativa applicabile e il difetto di istruttoria. La domanda cautelare era stata respinta in primo grado e poi in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il diniego è stato adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Dalla motivazione dell’atto emerge che il riferimento all’art. 4 deriva dalla condanna per maltrattamenti e che i legami familiari non sono stati ritenuti sufficienti a salvaguardare la posizione dell’interessato, poiché proprio in ambito familiare si era manifestata la sua indole violenta.

La valutazione amministrativa è ritenuta congrua e rispondente al titolo di reato e alle modalità della condotta. Non sussiste né violazione o falsa applicazione della normativa — che prevede la condanna per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. come di per sé ostativa — né eccesso di potere, essendo l’esame comparativo tra fatto ostativo e legami familiari avvenuto in concreto e non sproporzionato. Il Collegio richiama le conclusioni già raggiunte in sede cautelare, che integralmente richiama.

Quanto alla censura formale, il TAR osserva che le garanzie partecipative sono state omesse in forza dell’art. 7, comma 1, legge n. 241 del 1990, per esigenze di celerità. Tali esigenze consistono nella necessità di allontanare dal territorio nazionale un soggetto rispetto al quale non è possibile formulare un giudizio prognostico positivo sulla non reiterazione di condotte illecite, con correlata valutazione di pericolosità sociale di particolare gravità. Il ricorrente non ha allegato elementi nuovi o non considerati dalla Questura.

Le circostanze sopravvenute — matrimonio contratto dalla parte con una cittadina straniera regolarmente soggiornante e nulla osta per l’ingresso dei figli — non assumono rilievo, essendo intervenute in data di gran lunga successiva all’adozione del provvedimento e non idonee a inficiarne la legittimità. Il Collegio esclude poi la pertinenza del tema dell’asserita irragionevolezza della norma che ricollega automaticamente il diniego alla condanna per maltrattamenti, poiché nella specie la valutazione è stata effettuata a seguito di esame in concreto della complessiva situazione familiare, richiamando sul punto un recente arresto della stessa Sezione. Il ricorso è dunque respinto; le spese sono compensate in ragione della peculiarità e parziale novità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 572 c.p.

Tutte le 145 sentenze sull'art. 572 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *