Payback dispositivi medici improcedibile per Trento e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 3138 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata non opera automaticamente per la sola pendenza del giudizio. Il giudice amministrativo, in assenza dei provvedimenti regionali di accertamento e della loro comunicazione alla segreteria del TAR Lazio, deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla Provincia autonoma che abbia ricevuto il versamento ridotto, e decidere nel merito le restanti domande. I decreti regionali e provinciali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti non hanno natura autoritativa: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm.. La definizione agevolata introdotta dall’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, non è manifestamente lesiva del diritto di difesa, non imponendo alcuna rinuncia all’azione giurisdizionale.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che ha fissato i tetti regionali. Con plurimi motivi aggiunti la società ha gravato i decreti con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, quantificando gli importi dovuti a titolo di payback.
Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, che ha ridotto al 25% gli importi del ripiano per il quadriennio, estinguendo l’obbligazione in caso di versamento e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. La ricorrente ha versato la quota ridotta solo per la Provincia autonoma di Trento, chiedendo per essa la cessazione della materia del contendere e, per le altre amministrazioni, la rimessione alla Corte costituzionale della nuova disciplina.
La Motivazione della Corte
La sentenza è redatta in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., richiamando i precedenti della stessa Sezione Terza Quater (nn. 8732, 8733, 8736, 11542 e 11550 del 2025) resi dopo le pronunce della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. Il Collegio ha escluso che la cessazione della materia del contendere possa essere dichiarata d’ufficio: la legge la ricollega all’accertamento regionale del versamento ridotto, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, documentazione che nessuna Regione ha depositato.
Quanto alla Provincia autonoma di Trento, la ricorrente ha documentato il pagamento del 25%: il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per le restanti amministrazioni il ricorso introduttivo è respinto nel merito, poiché le censure coincidono con quelle già rigettate nei precedenti richiamati, alla luce del bilanciamento operato dal legislatore e ritenuto ragionevole e proporzionato dalla Consulta.
I ricorsi per motivi aggiunti avverso gli elenchi regionali delle aziende fornitrici sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Tali atti, privi di connotazione autoritativa, attengono a una posizione di diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario; la causa può essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il motivo aggiunto contenuto nella memoria del 9 dicembre 2025 è inammissibile: non notificato alle controparti, viola l’art. 43 cod. proc. amm. e il contraddittorio. Nel merito la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 difetta di rilevanza — la ricorrente ha dichiarato di non volersi avvalere della definizione agevolata — e di non manifesta infondatezza: si tratta di un meccanismo di definizione agevolata che non impone alcuna rinuncia all’azione e non discrimina tra aziende, come nel modello dell’art. 1, commi 231-236, legge n. 197/2022. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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