Pregiudiziale penale e tempestività dell’azione disciplinare militare (TAR Sicilia n. 1184 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà dell’Amministrazione militare di attendere l’esito del procedimento penale prima di avviare quello disciplinare costituisce eccezione tassativa alla regola generale dell’immediato avvio del procedimento disciplinare, sancita dall’art. 1398, co. 1, c.o.m. Tale facoltà opera esclusivamente per le mancanze disciplinari desumibili dai fatti storici oggetto di apprezzamento dell’Autorità giudiziaria, e non anche per condotte autonome e diverse, già note all’Amministrazione. Le condotte estranee al thema del procedimento penale devono essere perseguite senza ritardo, a prescindere dall’esito della vicenda penale. La valutazione sulla gravità astratta della condotta, compiuta ex ante dai superiori gerarchici ai fini della scelta discrezionale di rinviare l’azione disciplinare, non è sindacabile ex post per il sol fatto che in concreto sia irrogata una sanzione più lieve.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, impugnava la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna irrogatagli dal Comandante di Compagnia, unitamente al rigetto del ricorso gerarchico. I fatti risalivano a un servizio di ordine pubblico presso un porto, durante il soccorso di un migrante caduto in mare, e ad altre circostanze emerse in una successiva informativa di reato.
Il procedimento penale militare, avviato per una sola delle condotte, si concludeva con sentenza di non luogo a procedere per insufficienza degli elementi. Solo all’esito della vicenda penale l’Amministrazione contestava due addebiti disciplinari: le esternazioni sconvenienti durante il soccorso e l’offesa arrecata al superiore alla guida di un’auto di servizio. Il ricorrente deduceva l’incompetenza del Comandante di Compagnia, la lesione del diritto di difesa, l’illegittimo ricorso alla pregiudiziale penale e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto il vizio di incompetenza. È stato il Comandante di Corpo, aderendo alla proposta del Comandante di Compagnia, a chiedere all’Autorità di vertice di attendere l’esito della vicenda penale ai sensi dell’art. 1393, co. 1, c.o.m., e tale proposta è stata avallata in via definitiva. Nessuna lesione del diritto di difesa deriva poi dalla mancata comunicazione di tali determinazioni: il codice non prevede la partecipazione dell’interessato nella fase degli accertamenti preliminari, che coinvolge i soli superiori gerarchici.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo successivo al d.lgs. n. 91/2016. La pendenza del procedimento penale non preclude più l’azione disciplinare, salvo due eccezioni: la facoltà di attendere l’esito del penale per le infrazioni di maggiore gravità, nei casi di particolare complessità dell’accertamento o di insufficienti elementi conoscitivi; l’obbligo di astensione per i fatti commessi nello svolgimento delle funzioni o in adempimento di doveri di servizio.
La scelta discrezionale di attendere il penale, precisa il Collegio, è valutata ex ante e non può dirsi illegittima per il sol fatto che in concreto sia poi irrogata una sanzione più lieve. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1296 del 2020 e Cons. Stato, Sez. II, n. 6058 del 2020, il Tribunale ribadisce che la regola di ragionevole prontezza nella contestazione va valutata in concreto, contemperando l’esigenza di ponderazione con quella di non compromettere la difesa dell’incolpato.
Su questa base il primo capo di incolpazione è accolto. Il comportamento tenuto durante il soccorso in mare non era stato portato all’Autorità giudiziaria militare a carico del ricorrente, che in quella vicenda era persona offesa e non indagato. Rispetto a tale condotta autonoma, già nota all’Amministrazione, l’attesa dell’esito penale è uso improprio dell’eccezione: si sarebbe dovuto procedere senza ritardo ai sensi dell’art. 1398, co. 1, c.o.m.
Il secondo addebito, invece, rientra tra i fatti portati all’Autorità giudiziaria e la contestazione all’esito del penale non presenta vizi. La censura di difetto di istruttoria è infondata: l’autonoma valutazione disciplinare ben può qualificare la condotta alla guida del mezzo come contraria agli artt. 713, co. 3, 717 e 732, co. 1, t.u.o.m., anche a prescindere dall’insufficienza probatoria in sede penale. Il ricorso è accolto in parte; l’annullamento si estende all’intero provvedimento per l’unicità della sanzione, con obbligo di nuova determinazione proporzionata al solo secondo capo. Spese compensate.
Nota della Redazione
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