Pagamenti on line autorizzati con SCA: nessun rimborso per il cliente negligente (ABF Collegio di Roma n. 2050 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile delle operazioni di pagamento on line disconosciute dal cliente quando dimostri che le stesse sono state autorizzate mediante un sistema di Strong Customer Authentication, con fattore di inerenza e fattore di possesso. In tal caso non opera il regime speciale di responsabilità di cui all’art. 10 ss. d. lgs. n. 11 del 2010, non configurandosi alcuna responsabilità oggettiva dell’intermediario. L’integrarsi di uno degli indici di frode previsti dall’art. 8 d.m. n. 112 del 2007 non basta a fondare la responsabilità dell’intermediario se questi abbia comunque adottato misure di prevenzione e avvisato il cliente del rischio. Il pregiudizio resta imputabile al cliente che, informato, abbia comunque disposto i pagamenti.
Il Fatto
La parte ricorrente, dopo aver aperto un conto bancario a distanza, constatava l’esecuzione di tre pagamenti on line presso un sito sconosciuto e ne chiedeva la restituzione per complessivi Euro 949,00, previo reclamo.
L’intermediario resistente eccepiva che le operazioni erano state correttamente autorizzate tramite il dispositivo associato al conto, senza alcun accesso fraudolento, e che erano stati inviati messaggi di alert per una possibile frode, con rifiuto di altri pagamenti. La parte ricorrente replicava di aver disposto acquisti su un sito di criptovalute senza ricevere il servizio. L’intermediario precisava che si trattava di pagamenti in valuta a favore di un operatore di e-commerce.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione delle operazioni: si tratta di pagamenti on line disposti dalla stessa parte ricorrente a favore di un medesimo beneficiario su un sito per l’acquisto di criptovalute. L’intermediario ha documentato che le operazioni sono state autorizzate tramite il dispositivo mobile del cliente.
La parte ricorrente disconosce le operazioni ma non chiarisce circostanze e modalità della pretesa truffa. Tale carenza probatoria induce il Collegio a ritenere che i pagamenti siano stati eseguiti direttamente dal pagatore. Non trova perciò applicazione lo speciale regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento di cui all’art. 10 ss. d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE, e non è configurabile una responsabilità oggettiva dell’intermediario.
In ogni caso l’intermediario ha provato, con documentazione informatica, che le operazioni sono state autorizzate attraverso un sistema conforme alla Strong Customer Authentication, con inserimento dell’impronta digitale (fattore di inerenza) a seguito di notifica push sul dispositivo (fattore di possesso). Questo dato, unito all’assenza di indicazioni sulla frode, consente di ritenere provata anche la grave negligenza della parte ricorrente, secondo un orientamento condiviso dai Collegi territoriali.
Il Collegio considera poi gli indici di frode dell’art. 8 d.m. n. 112 del 2007, richiamati dalla prassi dei Collegi anche per i pagamenti on line: tre pagamenti in ventiquattro ore a favore del medesimo beneficiario integrano uno di tali indici. Tuttavia non se ne deduce una responsabilità dell’intermediario, perché dall’istruttoria risulta che, immediatamente prima, lo stesso aveva bloccato un precedente pagamento verso un sito di criptovalute, avvisando il cliente del rischio di truffa e sconsigliando operazioni analoghe. Il cliente ha comunque disposto i pagamenti contestati.
Quanto alla mancata ricezione delle criptovalute, il Collegio condivide la difesa dell’intermediario: si tratta di normali pagamenti in valuta che, se correttamente autorizzati, possono essere rimborsati solo col consenso del beneficiario, nel caso di specie rifiutato e documentato. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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