Onere probatorio del prestatore e colpa grave dell’utente per OTP (ABF Collegio di Bologna n. 1146 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’operazione di pagamento disconosciuta dall’utente, grava sul prestatore di servizi di pagamento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010, l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. La produzione documentale che attesti l’autenticazione forte del cliente e la formale regolarità dell’operazione non esaurisce tuttavia l’onere probatorio: occorre che il prestatore indichi gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali desumere, in via presuntiva, la colpa grave dell’utente. Ove tale prova sia fornita, e l’utente non alleghi le modalità della frode subita, la negligenza grave del cliente esclude il diritto al rimborso. La richiesta di sblocco della carta è riqualificabile come domanda di accertamento della legittimità del blocco, e la perdurante inerzia del titolare concorre a escludere la responsabilità dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente con carta di pagamento abbinata, rileva il 23.4.2023 l’esecuzione in corso di un bonifico istantaneo non autorizzato. Blocca la carta, ma l’operazione va comunque a buon fine. Disconosce l’addebito e, all’esito negativo del reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo la restituzione delle somme, lo sblocco del saldo e il risarcimento del danno quantificato in non meno di 1.000 euro.
L’intermediario eccepisce che l’operazione è stata regolarmente autenticata mediante certificazione di un nuovo device, confermata dall’inserimento di un OTP trasmesso al cellulare del ricorrente, e che il blocco è stato disposto secondo le condizioni contrattuali. Contesta inoltre la tardività delle repliche e la ricezione della PEC di disconoscimento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rigetta anzitempo l’eccezione di tardività delle repliche: le controdeduzioni sono state trasmesse il 3.10.2025 e le repliche depositate il 28.10.2025, nel rispetto del termine di 25 giorni previsto dalle Disposizioni ABF.
Nel merito, la fattispecie è disciplinata dal d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Il Collegio richiama l’inversione dell’onere della prova a carico dell’intermediario e la lettura datane dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 22745/2019: la documentazione sull’autenticazione e sulla regolarità formale non basta, occorrendo elementi di fatto sulle modalità esecutive idonei a fondare la presunzione di colpa grave dell’utente.
Quanto al primo profilo, la procedura di SCA risulta rispettata: accesso all’area personale con username e password, device sconosciuto al sistema, invio di OTP al cellulare e suo corretto inserimento; analoga conformità per l’operazione dispositiva. Il Collegio richiama sul punto Coll. Roma n. 4685/2025 e Coll. Bologna n. 9406/2023, relative al medesimo intermediario.
Sul secondo profilo, il Collegio ritiene sussistere la colpa grave del ricorrente: questi non ha fornito alcun chiarimento sulle modalità della truffa, in particolare sulla ricezione dell’OTP per la certificazione del nuovo dispositivo, e l’accesso da un device nuovo non è di per sé anomalo. La mancata allegazione delle modalità della frode è elemento valutabile a tal fine, come confermano Coll. Bologna n. 1589/2025, Coll. Bologna n. 8939/2024, Coll. Milano n. 8562/2023 e Coll. Torino n. 6420/2023.
Quanto allo sblocco, la domanda è riqualificata come accertamento della legittimità del blocco. Le condizioni contrattuali lo consentono per prevenire transazioni fraudolente; la richiesta esplicita è giunta solo con il reclamo del 9.6.2025, oltre due anni dopo il fatto, e la perdurante inerzia del ricorrente esclude la colpa della banca o integra il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.. Il danno non è provato né liquidabile equitativamente.
Infine, la riemissione di una nuova carta in luogo di quella compromessa è conforme alle caratteristiche delle carte ricaricabili con IBAN, e resta comunque la mancata dimostrazione del pregiudizio. Il ricorso è rigettato, con conseguente rigetto della domanda di spese legali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.