Pagamenti POS indotti da raggiro esclusi dalla tutela per operazioni non autorizzate (ABF Collegio di Palermo n. 4363 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento eseguito personalmente dal titolare del conto mediante POS costituisce operazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010, anche quando il consenso sia stato carpito mediante raggiro dell’esercente sull’importo. In tal caso l’operazione resta fuori dall’ambito applicativo della disciplina sulle operazioni non autorizzate e sui relativi obblighi di rimborso. Non occorre verificare l’autenticazione forte né la colpa grave del cliente, e non assumono rilievo l’assenza di alert o di notifiche pre-autorizzative. Le operazioni personalmente autorizzate, inoltre, non integrano gli indici di frode del D.M. 112/2007.

Il Fatto

Il ricorrente, in data 16.09.2025, rilevava una discrepanza tra il saldo effettivo del conto e quello atteso. Dall’estratto conto emergevano pagamenti POS per complessivi euro 21.000,00, tutti in favore del medesimo esercizio commerciale tra il 30.05.2025 e il 15.09.2025. I pagamenti erano stati materialmente disposti dal ricorrente, ma per importi superiori al corrispettivo di quanto effettivamente acquistato.

Dopo il reclamo, riscontrato negativamente, il ricorrente adiva l’ABF lamentando che l’intermediario non avesse attivato alcun presidio di sicurezza contro un’attività fraudolenta protrattasi nel tempo, e di non essere stato posto in condizione di conoscere l’importo degli addebiti. L’intermediario eccepiva la carenza documentale e sosteneva che le operazioni fossero state autorizzate dal cliente, che avrebbe omesso di verificare l’importo digitato sul POS.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario secondo cui le operazioni, eseguite personalmente dal ricorrente, non rientrerebbero nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. L’eccezione è ritenuta fondata.

Dalle dichiarazioni rese in sede di denuncia emerge che l’istante ha eseguito nel tempo pagamenti POS presso un’esercizio commerciale, il cui importo era stato maggiorato rispetto a quello reale. Le operazioni, dunque, sono state effettuate personalmente dal ricorrente, sia pure per effetto del raggiro dei malfattori. Su questa base il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dei Collegi ABF, esclude le operazioni dalla sfera di applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010: l’art. 5 del decreto qualifica come non autorizzata l’operazione effettuata in assenza del consenso del pagatore, mentre nel caso di specie il consenso sussiste, essendo lo stesso utente ad aver autorizzato l’operazione, ancorché indotto da terzi mediante raggiro.

Da ciò discende che non è necessario procedere alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni ai sensi degli artt. 10 e seguenti, né alla valutazione della condotta del cliente sotto il profilo della colpa grave, richiamando in proposito la decisione n. 8436/2023 del Collegio di Milano. Parimenti irrilevante è il profilo dell’assenza di alert e notifiche pre-autorizzative, trattandosi di operazioni personalmente autorizzate dal cliente.

Quanto al carattere anomalo delle operazioni, il Collegio osserva che esse si sono distribuite in un ampio arco temporale e, per loro natura, non appaiono idonee — sulla base della lista movimenti allegata al ricorso, per quanto non perfettamente leggibile — a integrare gli indici di frode di cui al D.M. 112/2007. Il ricorso, pertanto, non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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