Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e incompetenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Napoli n. 4052 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000 decorre dalla data di scadenza del titolo e trova applicazione anche alle serie emesse anteriormente, sia per l’estensione del termine che per la decorrenza. L’apposizione del vincolo pupillare non sospende la prescrizione, perché non impedisce ai rappresentanti legali di chiedere la liquidazione del capitale e degli interessi alla scadenza. La mancata consegna del foglio informativo non costituisce causa impeditiva del decorso del termine, né fonda una domanda risarcitoria autonoma quando è invocata solo per contestare la prescrizione. Il Collegio è incompetente, ratione temporis, sulle condotte illecite risalenti a oltre sei anni dalla proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente è intestatario di due buoni fruttiferi postali emessi il 19.04.2002, del valore nominale di euro 1000 ed euro 500, per i quali l’intermediario ha negato il rimborso per intervenuta prescrizione. Il ricorrente lamenta la mancata consegna del foglio informativo, la violazione degli obblighi informativi e la mancata considerazione del vincolo pupillare apposto sui titoli. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, chiede all’ABF il rimborso dei buoni e la condanna alle spese.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro per ragioni temporali e per materia, sostenendo che i buoni postali rientrerebbero nella disciplina del Testo Unico Finanziario. Nel merito osserva che il vincolo pupillare non impedisce il decorso della prescrizione e che il titolare è divenuto maggiorenne prima della scadenza del termine prescrizionale.
La motivazione del Collegio
Sulle eccezioni preliminari il Collegio richiama il costante orientamento dell’Arbitro, che ha più volte affermato la propria competenza, per entrambi i profili, nelle controversie relative al rimborso dei buoni fruttiferi, richiamando le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024 e n. 4656/22.
Nel merito, i buoni in esame appartengono alla serie “AA3”, istituita con il D.M. Tesoro del 17 ottobre 2001, il cui art. 8 prevede la liquidazione del capitale e degli interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Rileva altresì l’art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale, stabilendo che i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, che recepisce la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1): il dies a quo va individuato nella data di scadenza del titolo, e la disciplina del D.M. del 2000 si applica integralmente anche alle serie emesse in precedenza. I buoni in questione sono scaduti il 19.04.2009, sicché il termine decennale si è consumato il 19.04.2019, senza che risulti alcun atto interruttivo.
Il vincolo pupillare non impedisce il decorso della prescrizione, perché non ostacola la riscossione del titolo alla scadenza: dal decreto del Giudice Tutelare emerge che i genitori, previa autorizzazione, potevano chiedere la liquidazione. La Suprema Corte ha precisato che l’art. 2935 c.c. include solo cause giuridiche ostacolanti l’esercizio del diritto e non ostacoli di mero fatto o impedimenti soggettivi. L’art. 2942 c.c. prevede la sospensione solo quando il minore è privo di rappresentante legale, circostanza che non ricorre, essendo la rappresentanza riconosciuta dall’art. 320 c.c. ai titolari della responsabilità genitoriale.
Quanto agli obblighi informativi, il Collegio rileva che la mancata consegna del foglio informativo non è invocata a sostegno di una domanda risarcitoria, mai formalizzata, ma solo per contestare il decorso della prescrizione. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11113/25, il Collegio afferma che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo. Anche a voler qualificare l’omissione come fonte di risarcimento, la domanda esulerebbe dalla competenza temporale dell’Arbitro: essendo la prescrizione intervenuta il 19.04.2019, il ricorso del 15.12.2025 è stato proposto oltre il termine di sei anni previsto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 320 c.c. – Rappresentanza e amministrazione
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2942 c.c. – Sospensione per la condizione del titolare