Revocatoria, atto anteriore al credito: serve il dolo specifico (Cass. civ. Sez. III n. 20264 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo della dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901, comma 1, n. 1, cod. civ., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico). È necessario che l’atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico). Trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre inoltre che il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
Il Fatto
La società creditrice e i due fideiussori dei debitori agivano con l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. contro l’ex amministratore della società, il coniuge e la figlia di quest’ultimo, per colpire un atto di compravendita del 13 settembre 2012 nella parte in cui includeva una donazione indiretta dei genitori in favore della figlia. La società vantava un credito di euro 23.276,95, oltre interessi e spese, derivante da un lodo arbitrale del 16 marzo 2017; i fideiussori vantavano un credito per quanto versato e da versare in ragione delle fideiussioni prestate. Dopo il fallimento delle società creditrici, il giudizio proseguiva per le curatele.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 19 aprile 2021, accoglieva le domande. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 24 maggio 2023, rigettava invece la domanda revocatoria dei fallimenti, confermando l’accoglimento di quella dei fideiussori. Il Fallimento proponeva ricorso per cassazione con due motivi; il convenuto resisteva e spiegava ricorso incidentale con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente perché connessi, la Corte riconosce che il giudice d’appello, esigendo il dolo specifico, abbia in effetti oltrepassato la linea del solo dolo generico. Tale linea era stata ribadita da Cass. sez. 3, ord. 27 febbraio 2023 n. 5812 e da Cass. sez. 3, ord. 4 settembre 2023 n. 25687, nel solco di Cass. sez. 3, 7 ottobre 2008 n. 24757, orientata verso una maggiore tutela del creditore.
Tuttavia, rileva la Corte, quella impostazione è stata nelle more disattesa dalle Sezioni Unite n. 1898 del 2025, secondo cui, nella fattispecie dell’art. 2901, comma 1, n. 1, cod. civ., l’espressione dolosa preordinazione designa il dolo specifico, di cui pertanto si esige la sussistenza. Non basta la consapevolezza del pregiudizio: occorre che l’atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell’obbligazione. I motivi sono quindi infondati nel merito, anche se la Corte condivide la premessa ermeneutica del ricorrente.
Sul primo motivo del ricorso incidentale, relativo all’art. 329 cod. proc. civ., la Corte osserva che il ricorrente non riporta neppure in sintesi l’effettivo contenuto del motivo d’appello e che la censura è eccentrica rispetto alla sentenza impugnata. I passi richiamati non sono autosufficienti a dimostrare che il motivo riguardasse anche l’elemento soggettivo. Il secondo e il terzo motivo, pur vesticiati di argomenti sull’istituto della presunzione e sull’eventus damni, sono in realtà censure di mero fatto, attinenti agli importi dei crediti, e pertanto inammissibili. Il quarto e il quinto motivo, relativi alla motivazione e alla consulenza tecnica d’ufficio, incorrono nella medesima inammissibilità, avendo la corte territoriale richiamato la consulenza e il passivo fallimentare.
La Corte rigetta dunque entrambi i ricorsi, principale e incidentale, e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione, disponendo la compensazione per reciproca soccombenza e per le ragioni della decisione. Dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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