Ricognizione di debito della PA e forma scritta del contratto (Cass. civ. Sez. 2 n. 16740 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., anche se resa da una pubblica amministrazione, non è idonea a supplire alla mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto stipulato dall’ente, la cui nullità ex art. 1418 c.c. consegue al difetto del requisito formale. L’accertamento del contenuto e del significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se integrino riconoscimento del debito, costituisce indagine riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ove ammesso. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando manca il momento decisorio su un capo di domanda autonomamente apprezzabile, non già quando il giudice abbia rigettato la domanda sulla base di ragioni logicamente antecedenti alle difese non esaminate.
Il Fatto
Una società in liquidazione, ammessa al concordato preventivo, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi per servizi resi a favore di un Comune. L’ente locale aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale, che revocava il decreto. La Corte d’appello rigettava l’appello della società, la quale proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1309, 1988 c.c. e 115, 116 c.p.c. per l’errata valutazione di documenti che riteneva aventi valore ricognitivo del debito dell’ente, è stato dichiarato in parte inammissibile. La Corte ha applicato il principio per cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome a sostegno della decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre. Nella specie, la sentenza impugnata aveva accertato la mancanza della forma scritta del contratto per la maggior parte delle fatture, statuizione divenuta definitiva non essendo stata specificamente impugnata; la dedotta ricognizione non avrebbe potuto superare il difetto del requisito formale, atteso che l’art. 1988 c.c. si applica agli atti della pubblica amministrazione solo in concorso dei requisiti formali e procedimentali condizionanti la loro validità.
Quanto alla fattura per cui la forma scritta era stata accertata, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso il valore di riconoscimento di debito delle annotazioni e dei documenti contabili dell’ente, che manifestavano solo l’intento di dare atto delle risultanze contabili. La valutazione della natura delle dichiarazioni integrative della ricognizione è stata qualificata come accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se non attraverso il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella specie precluso per la doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla difesa concernente l’irrilevanza del d.u.r.c., è stato ritenuto infondato. Il vizio ex art. 112 c.p.c. postula l’omesso provvedimento indispensabile su un capo di domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabile. Nella specie, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda sulla base di ragioni logicamente antecedenti alla questione del d.u.r.c., quali l’esclusione della ricognizione, la nullità per difetto di forma e la mancanza di prova dell’esecuzione della prestazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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