Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 127 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la trasmissione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile in ottemperanza al decreto che ha fissato i termini per la presentazione e il deposito integra il venir meno dell’interesse alla pronuncia e determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale adiva il Giudice monocratico della Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata chiedendo, nei confronti di un agente contabile esterno di un comune, la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva. L’istanza prospettava inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione, in caso di inadempimento, della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora il conto fosse stato presentato o formato d’ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune comunicava che, a seguito della notifica dei decreti per resa di conto e di un confronto con la banca dati dell’anagrafe tributaria, le strutture interessate, tra cui quella in epigrafe, avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato e allegato alla nota. La Procura chiedeva quindi la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce preliminarmente il rito del giudizio di resa del conto. Introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., esso è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.

Fa salva l’ipotesi dell’opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c. A sostegno il giudice richiama plurime pronunce di altre sezioni giurisdizionali regionali, tra cui le sentenze delle Sezioni per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania.

Nel merito, il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia impone quindi di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in accoglimento delle richieste del pubblico ministero contabile.

Il giudice precisa infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Sul punto richiama pronunce delle Sezioni per il Veneto e la Campania. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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